Art. 188Abuso di denominazione

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(( L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: 'Sim' o 'societa' di intermediazione mobiliare' o 'impresa di investimento'; 'Sgr' o 'societa' di gestione del risparmio'; 'Sicav' o 'societa' di investimento a capitale variabile'; 'Sicaf' o 'societa' di investimento a capitale fisso'; 'EuVECA' o 'fondo europeo per il venture capital'; 'EuSEF' o 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale'; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attivita' di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio e' vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle societa' di gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), e n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF). Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro diecimilatrecentoventinove. )) Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Testo vigente dal 9 aprile 2014 al 27 giugno 2015 · versione 58 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art188 · fonte su Normattiva