Art. 188 — Abuso di denominazione
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(( L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: "SIM" o "societa' di intermediazione mobiliare" o "impresa di investimento"; "SGR" o "societa' di gestione del risparmio"; "SICAV" o "societa' di investimento a capitale variabile"; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio e' vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle societa' di gestione del risparmio e dalle SICAV. Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro diecimilatrecentoventinove. )) Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Testo vigente dal 22 ottobre 2003 al 1 novembre 2007 · versione 5 su Normattiva