Art. 190Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari

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[1]Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell'articolo 166, nei confronti dei soggetti abilitati, delle holding di investimento come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 23, del regolamento (UE) 2019/2033, delle societa' di partecipazione finanziaria mista come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del medesimo regolamento, dei depositari e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni operative essenziali o importanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, per la mancata osservanza degli articoli 6; 6-bis; 6-ter; 7, commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 3-bis; 7-bis, comma 5; 7-ter; 9; 11-bis; 12; 13, comma 3; 21; 22; 23, commi 1 e 4-bis; 24, commi 1 e 1-bis; 24-bis; 25; 25-bis; 26, commi 1, 3 e 4; 27, commi 1 e 3; 28, comma 4; 29; 29-bis, comma 1; 29-ter, comma 4; 30, comma 5; 31, commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, comma 4; 35-bis, comma 6; 35-novies; 35-decies; 36, commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi 2, 4 e 5; 40-bis, comma 4; 40-ter, comma 4; 41, commi 2, 3 e 4; 41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4; ((42-bis, commi 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10,)) 43, commi 2, 3, 4, 7, ((7-bis, 7-ter,)) 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3 ((, 4, lettera b))) e 5; 45; 46, commi 1, 3 e 4; 47; 48; 49, commi 3 e 4; 55-ter; 55-quater; 55-quinquies; ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate in base ai medesimi articoli. 73 78 109 Chiunque eserciti l'attivita' di gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel registro previsto dall'articolo 50-quinquies e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. 73 La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:

  • a)alle banche non autorizzate alla prestazione di servizi o di attivita' di investimento, nel caso in cui non osservino le disposizioni dell'articolo 25-bis e di quelle emanate in base ad esse;
  • b)ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-ter, commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse;78
  • c)ai depositari centrali che prestano servizi o attivita' di investimento per la violazione delle disposizioni del presente decreto richiamate dall'articolo 79-noviesdecies.1. 73 La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica a)

[2]ai gestori dei fondi europei per il venture capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, ((4-bis,)) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative disposizioni attuative;

  • b)ai gestori dei fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, ((4-bis,)) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 del regolamento (UE) n. 346/2013 e delle relative disposizioni attuative;
  • b-bis)ai gestori e ai depositari di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del regolamento (UE) n. 2015/760, e delle relative disposizioni attuative;
  • b-ter)ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 438/2016 della Commissione e delle relative disposizioni attuative.
  • b-quater)ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2015/2365 e delle relative disposizioni attuative. 61 84
  • b-quinquies)ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 e delle relative disposizioni attuative. 2-bis.1. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica anche in caso di inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione relative ai regolamenti di cui al comma 2-bis, lettere a), b), b-bis), b-ter) e b-quinquies), emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1095/2010. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. 73 La medesima sanzione prevista al comma 1 si applica per la violazione dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione nei confronti di:
  • a)Sim e banche italiane autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra per conto dei loro clienti ai sensi dell'articolo 20-ter;
  • b)soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica che beneficiano dell'esenzione prevista dall'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 20-ter. La Consob applica nei confronti dei soggetti abilitati la sanzione prevista dal comma 1 per l'inosservanza dell'articolo 25-quater. 108 La medesima sanzione prevista al comma 1 si applica alle Sim autorizzate ai sensi dell'articolo 19 che soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e, fuori dal caso previsto dall'articolo 20-bis.1, comma 3, svolgono uno dei servizi di investimento indicati nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6), in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 20-bis.1. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.61 84 73 I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. 73
Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72

61

Il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che le presenti modifiche "si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".

Successivamente la Corte Costituzionale

84

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 20 febbraio - 21 marzo 2019, n. 63 (in G.U. 1ª s.s. 27/03/2019, n. 13), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 (che ha modificato il presente articolo nei commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3 e 4) "nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" e "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 [...] nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito di cui all'art. 187-ter del d.lgs. n. 58 del 1998".

D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129

73

Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 13) che "Le modifiche apportate dal presente decreto alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse a partire dal 3 gennaio 2018".

D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68

78

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193

108

Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che "Le modifiche apportate dal presente decreto [...] alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, [...] si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle violazioni commesse prima di tale data continuano ad applicarsi le disposizioni [...] della parte V del decreto legislativo n. 58 del 1998, [...] in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 2021

109

Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 2021 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera u)) che all'articolo 190 "al comma 1, dopo le parole "9; 12;" sono aggiunte le seguenti: "12-bis;"".

Testo vigente dal 15 dicembre 2021 al 23 agosto 2022 · versione 112 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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Come è cambiato

34 versioni dal 1998

1998oggi
  1. 7 agosto 2026oggiper un mesein vigore
  2. 22 maggio 20267 agosto 2026per 3 mesi
  3. 29 aprile 202622 maggio 2026per 23 giorni
  4. 28 marzo 202629 aprile 2026per un mese
  5. 8 aprile 202328 marzo 2026per 3 anni
  6. 23 agosto 20228 aprile 2023per 8 mesi
  7. 15 dicembre 202123 agosto 2022per 8 mesi
  8. 2 dicembre 202115 dicembre 2021per 13 giorni
  9. 1 dicembre 20212 dicembre 2021per 1 giorno
  10. 30 novembre 20211 dicembre 2021per 1 giorno
  11. 11 marzo 202130 novembre 2021per 9 mesi
  12. 24 gennaio 202011 marzo 2021per un anno
  13. 26 maggio 201924 gennaio 2020per 8 mesi
  14. 28 marzo 201926 maggio 2019per un mese
  15. 1 luglio 201828 marzo 2019per 9 mesi
  16. 28 febbraio 20181 luglio 2018per 4 mesi
  17. 3 gennaio 201828 febbraio 2018per un mese
  18. 26 agosto 20173 gennaio 2018per 4 mesi
  19. 24 settembre 201626 agosto 2017per 11 mesi
  20. 4 giugno 201624 settembre 2016per 4 mesi
  21. 16 novembre 20154 giugno 2016per 7 mesi
  22. 27 giugno 201516 novembre 2015per 5 mesi
  23. 5 giugno 201527 giugno 2015per 22 giorni
  24. 9 aprile 20145 giugno 2015per un anno
  25. 4 settembre 20139 aprile 2014per 7 mesi
  26. 19 dicembre 20124 settembre 2013per 9 mesi
  27. 13 maggio 201219 dicembre 2012per 7 mesi
  28. 20 marzo 201013 maggio 2012per 2 anni
  29. 18 agosto 200920 marzo 2010per 7 mesi
  30. 1 novembre 200718 agosto 2009per un anno
  31. 25 gennaio 20071 novembre 2007per 9 mesi
  32. 12 gennaio 200625 gennaio 2007per un anno
  33. 12 maggio 200512 gennaio 2006per 8 mesi
  34. 26 marzo 199812 maggio 2005per 7 annitesto originario

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art190 · fonte su Normattiva