Art. 190Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 2015 al 16 novembre 2015. Leggi il testo vigente →

((1. Nei confronti dei soggetti abilitati, dei depositari e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni operative essenziali o importanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato, per la mancata osservanza degli articoli 6, 7, commi 2, 2-bis e 3, 8, commi 1 e 1-ter; 9, 10, 12, 13, comma 3, 21, 22, 24, comma 1, 25, 25-bis, commi 1 e 2, 27, commi 3 e 4, 28, comma 3, 30, commi 3, 4 e 5, 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7, 32, comma 2, 33, comma 4, 35-bis, comma 6, 35-novies, 35-decies, 36, commi 2, 3 e 4, 37, commi 1, 2 e 3, 39, 40, commi 2, 4 e 5, 40-bis, comma 4, 40-ter, comma 4, 41, commi 2, 3 e 4, 41-bis; 41-ter, 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4, 43, commi 2, 3, 4, 7, 8 e 9, 44, commi 1, 2, 3 e 5, 45, 46, commi 1, 3 e 4, 47, 48, 49, commi 3 e 4, 65, 79-bis, 187-novies, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli. La stessa sanzione si applica nei confronti di societa' o enti in caso inosservanza delle disposizioni dell'articolo 18, comma 2, e dell'articolo 32-quater, commi 1 e 3, ovvero in caso di esercizio dell'attivita' di gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 50-quinquies.)) 61 84 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72)).61 84 ((2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:

  • a)alle societa' di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
  • b)alle societa' di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
  • c)agli intermediari indicati nell'articolo 79-quater per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse;
  • d)agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione ed agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dai capi II e II-bis del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
  • e)ai gestori dei sistemi indicati negli articoli 68 e 69, comma 2, alla societa' indicata nell'articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70-bis e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime;
  • f)alle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-bis, commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse;
  • g)agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 25, comma 3;
  • h)agli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto dall'articolo 83-undecies, comma 1)) 61 84 ((2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica
  • a)ai gestori dei fondi europei per il venture capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative disposizioni attuative;
  • b)ai gestori dei fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 del regolamento (UE) n. 346/2013 e delle relative disposizioni attuative.)) 61 84 Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro centocinquantamila:
  • a)nei confronti di Sim, imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, imprese di investimento extracomunitarie, intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del TUB, banche italiane, banche comunitarie con succursale in Italia e banche extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento, nonche' nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione delle controparti centrali, in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, e delle relative disposizioni attuative;
  • b)nei confronti dei gestori in caso di violazione dell'articolo 35-duodecies e dell'articolo 4, paragrafo 1, comma 1, del regolamento di cui alla lettera a), e delle relative disposizioni attuative. ((3. Si applica l'articolo 188, comma 2-bis.)) 61 84 I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro. ((4. Salvo quanto previsto dall'articolo 194-quinquies, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.)) 61 84
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72

61

Il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che le presenti modifiche "si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".

Successivamente la Corte Costituzionale

84

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 20 febbraio - 21 marzo 2019, n. 63 (in G.U. 1ª s.s. 27/03/2019, n. 13), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 (che ha modificato il presente articolo nei commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3 e 4) "nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" e "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 [...] nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito di cui all'art. 187-ter del d.lgs. n. 58 del 1998".

Testo vigente dal 27 giugno 2015 al 16 novembre 2015 · versione 66 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

34 versioni dal 1998

1998oggi
  1. 7 agosto 2026oggiper un mesein vigore
  2. 22 maggio 20267 agosto 2026per 3 mesi
  3. 29 aprile 202622 maggio 2026per 23 giorni
  4. 28 marzo 202629 aprile 2026per un mese
  5. 8 aprile 202328 marzo 2026per 3 anni
  6. 23 agosto 20228 aprile 2023per 8 mesi
  7. 15 dicembre 202123 agosto 2022per 8 mesi
  8. 2 dicembre 202115 dicembre 2021per 13 giorni
  9. 1 dicembre 20212 dicembre 2021per 1 giorno
  10. 30 novembre 20211 dicembre 2021per 1 giorno
  11. 11 marzo 202130 novembre 2021per 9 mesi
  12. 24 gennaio 202011 marzo 2021per un anno
  13. 26 maggio 201924 gennaio 2020per 8 mesi
  14. 28 marzo 201926 maggio 2019per un mese
  15. 1 luglio 201828 marzo 2019per 9 mesi
  16. 28 febbraio 20181 luglio 2018per 4 mesi
  17. 3 gennaio 201828 febbraio 2018per un mese
  18. 26 agosto 20173 gennaio 2018per 4 mesi
  19. 24 settembre 201626 agosto 2017per 11 mesi
  20. 4 giugno 201624 settembre 2016per 4 mesi
  21. 16 novembre 20154 giugno 2016per 7 mesi
  22. 27 giugno 201516 novembre 2015per 5 mesi
  23. 5 giugno 201527 giugno 2015per 22 giorni
  24. 9 aprile 20145 giugno 2015per un anno
  25. 4 settembre 20139 aprile 2014per 7 mesi
  26. 19 dicembre 20124 settembre 2013per 9 mesi
  27. 13 maggio 201219 dicembre 2012per 7 mesi
  28. 20 marzo 201013 maggio 2012per 2 anni
  29. 18 agosto 200920 marzo 2010per 7 mesi
  30. 1 novembre 200718 agosto 2009per un anno
  31. 25 gennaio 20071 novembre 2007per 9 mesi
  32. 12 gennaio 200625 gennaio 2007per un anno
  33. 12 maggio 200512 gennaio 2006per 8 mesi
  34. 26 marzo 199812 maggio 2005per 7 annitesto originario

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art190 · fonte su Normattiva