Art. 190Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 2009 al 20 marzo 2010. Leggi il testo vigente →

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di societa' o enti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65; (( 79-bis;)) 187 nonies, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila. (( La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, ovvero in caso di esercizio dell'attivita' di consulente finanziario o di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione negli albi di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 31.)) La stessa sanzione si applica:

  • a)ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle societa' di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
  • b)ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle societa' di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
  • c)agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione ed agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dai (( capi II e II-bis)) del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
  • d)ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70 o che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione della societa' indicata nell'articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70 70-bis e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime;
  • d-bis)ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-bis, commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse;
  • d-ter)agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 25, comma 3.
  • d-quater)ai membri dell'organismo dei consulenti finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 18-bis e di quelle emanate in base ad esso;
  • d-quinquies)ai membri dell'organismo dei promotori finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 31 e di quelle emanate in base ad esso. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle societa' o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato le disposizioni indicate nei medesimi commi o non abbiano vigilato, in conformita' dei doveri inerenti al loro ufficio, affinche' le disposizioni stesse non fossero da altri violate. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 8, commi da 2 a 6. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Testo vigente dal 18 agosto 2009 al 20 marzo 2010 · versione 32 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

34 versioni dal 1998

1998oggi
  1. 7 agosto 2026oggiper un mesein vigore
  2. 22 maggio 20267 agosto 2026per 3 mesi
  3. 29 aprile 202622 maggio 2026per 23 giorni
  4. 28 marzo 202629 aprile 2026per un mese
  5. 8 aprile 202328 marzo 2026per 3 anni
  6. 23 agosto 20228 aprile 2023per 8 mesi
  7. 15 dicembre 202123 agosto 2022per 8 mesi
  8. 2 dicembre 202115 dicembre 2021per 13 giorni
  9. 1 dicembre 20212 dicembre 2021per 1 giorno
  10. 30 novembre 20211 dicembre 2021per 1 giorno
  11. 11 marzo 202130 novembre 2021per 9 mesi
  12. 24 gennaio 202011 marzo 2021per un anno
  13. 26 maggio 201924 gennaio 2020per 8 mesi
  14. 28 marzo 201926 maggio 2019per un mese
  15. 1 luglio 201828 marzo 2019per 9 mesi
  16. 28 febbraio 20181 luglio 2018per 4 mesi
  17. 3 gennaio 201828 febbraio 2018per un mese
  18. 26 agosto 20173 gennaio 2018per 4 mesi
  19. 24 settembre 201626 agosto 2017per 11 mesi
  20. 4 giugno 201624 settembre 2016per 4 mesi
  21. 16 novembre 20154 giugno 2016per 7 mesi
  22. 27 giugno 201516 novembre 2015per 5 mesi
  23. 5 giugno 201527 giugno 2015per 22 giorni
  24. 9 aprile 20145 giugno 2015per un anno
  25. 4 settembre 20139 aprile 2014per 7 mesi
  26. 19 dicembre 20124 settembre 2013per 9 mesi
  27. 13 maggio 201219 dicembre 2012per 7 mesi
  28. 20 marzo 201013 maggio 2012per 2 anni
  29. 18 agosto 200920 marzo 2010per 7 mesi
  30. 1 novembre 200718 agosto 2009per un anno
  31. 25 gennaio 20071 novembre 2007per 9 mesi
  32. 12 gennaio 200625 gennaio 2007per un anno
  33. 12 maggio 200512 gennaio 2006per 8 mesi
  34. 26 marzo 199812 maggio 2005per 7 annitesto originario

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art190 · fonte su Normattiva