Art. 195 — Procedura sanzionatoria
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Salvo quanto previsto dall'articolo 196, le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni e' pubblicato per estratto nel Bollettino della Banca d'Italia o della CONSOB. La Banca d'Italia o la CONSOB, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione, ovvero escludere la pubblicita' del provvedimento, quando la stessa possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)). 55 ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)). 55 ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)). 55 ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)). 55 ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)). 55 Le societa' e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicita' previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Successivamente la Corte Costituzionale
55Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 15 aprile 2014, n. 94 (in G.U. 1a s.s. 23/04/2014, n. 18), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato 4 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui abroga i commi da 4 a 8 del presente articolo.
Testo vigente dal 16 settembre 2010 al 18 settembre 2012 · versione 38 su Normattiva