Art. 195 — Procedura sanzionatoria
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Salvo quanto previsto dall'articolo 196, le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dal ((Ministero dell'economia e delle finanze)) con decreto motivato, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, secondo le rispettive competenze. La Banca d'Italia o la CONSOB formulano la proposta, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni dagli stessi presentate entro trenta giorni, in base al complesso delle informazioni raccolte. Il decreto di applicazione delle sanzioni e' pubblicato per estratto sul bollettino della Banca d'Italia o della CONSOB. Il ((Ministero dell'economia e delle finanze)), su richiesta dell'autorita' proponente, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, puo' stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione. Contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni e' ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la societa' o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, nel luogo in cui la violazione e' stata commessa. L'opposizione deve essere notificata al ((Ministero dell'economia e delle finanze)) e all'autorita' che ha proposto l'applicazione della sanzione entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento e deve essere depositata presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato. La corte d'appello, su istanza delle parti, puo' fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonche' consentire l'audizione anche personale delle parti. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato. Copia del decreto e' trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello al ((Ministero dell'economia e delle finanze)) e all'autorita' proponente ai fini delle pubblicazione, per estratto, nel bollettino di quest'ultima. Le societa' e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicita' previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.
Testo vigente dal 29 febbraio 2004 al 12 maggio 2005 · versione 9 su Normattiva