Art. 32 — Promozione e collocamento a distanza di servizi e attivita' di investimento e di prodotti finanziari
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Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicita', che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, puo' disciplinare con regolamento, in conformita' dei principi stabiliti nell'articolo 30, la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi di investimento e di prodotti finanziari, ((...)) individuando anche i casi in cui i soggetti abilitati devono avvalersi di promotori finanziari.
Testo vigente dal 25 gennaio 2007 al 1 novembre 2007 · versione 18 su Normattiva