Art. 32 — Promozione e collocamento a distanza di servizi e attivita' di investimento e di prodotti finanziari
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Promozione e collocamento a distanza di servizi (( e attivita')) di investimento e strumenti finanziari Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicita', che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato. (( La Consob, sentita la Banca d'Italia, puo' disciplinare con regolamento, in conformita' ai principi stabiliti nell'articolo 30 e nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi e attivita' di investimento e di prodotti finanziari. ))
Testo vigente dal 1 novembre 2007 al 24 gennaio 2020 · versione 25 su Normattiva