Art. 39 — Struttura degli Oicr italiani
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Il regolamento di ciascun fondo comune di investimento definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica la societa' promotrice, il gestore, se diverso dalla societa' promotrice, e la banca depositaria, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo. Il regolamento stabilisce in particolare:
- a)la denominazione e la durata del fondo;
- b)le modalita' di partecipazione al fondo, i termini e le modalita' dell'emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonche' le modalita' di liquidazione del fondo;
- c)gli organi competenti per la scelta degli investimenti e i criteri di ripartizione degli investimenti medesimi;
- d)il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori in cui e' possibile investire il patrimonio del fondo;
- e)i criteri relativi alla determinazione dei proventi e dei risultati della gestione nonche' le eventuali modalita' di ripartizione e distribuzione dei medesimi;
- f)le spese a carico del fondo e quelle a carico della societa' di gestione del risparmio;
- g)la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla societa' di gestione del risparmio e degli oneri a carico dei partecipanti;
- h)le modalita' di pubblicita' del valore delle quote di partecipazione. La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo e le sue modificazioni, valutandone in particolare la completezza e la compatibilita' con i criteri generali determinati ai sensi degli articoli 36 e 37. Il regolamento si intende approvato quando, trascorsi quattro mesi dalla presentazione, la Banca d'Italia non abbia adottato un provvedimento di diniego.
Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 22 ottobre 2003 · versione 0 su Normattiva