Art. 39 — Struttura degli Oicr italiani
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Il regolamento di ciascun fondo comune di investimento definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica la societa' promotrice, il gestore, se diverso dalla societa' promotrice, e la banca depositaria, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo. Il regolamento stabilisce in particolare:
- a)la denominazione e la durata del fondo;
- b)le modalita' di partecipazione al fondo, i termini e le modalita' dell'emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonche' le modalita' di liquidazione del fondo;
- c)gli organi competenti per la scelta degli investimenti e i criteri di ripartizione degli investimenti medesimi;
- d)il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori in cui e' possibile investire il patrimonio del fondo;
- e)i criteri relativi alla determinazione dei proventi e dei risultati della gestione nonche' le eventuali modalita' di ripartizione e distribuzione dei medesimi;
- f)le spese a carico del fondo e quelle a carico della societa' di gestione del risparmio;
- g)la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla societa' di gestione del risparmio e degli oneri a carico dei partecipanti;
- h)le modalita' di pubblicita' del valore delle quote di partecipazione.
- h-bis)se il fondo e' un fondo feeder. La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo e le sue modificazioni, valutandone in particolare la completezza e la compatibilita' con i criteri generali determinati ai sensi degli articoli 36 e 37. La Banca d'Italia individua le ipotesi in cui, in base all'oggetto dell'investimento, alla categoria di investitori o alle regole di funzionamento del fondo, il regolamento e le sue modificazioni si intendono approvati in via generale. Negli altri casi il regolamento si intende approvato quando, trascorsi tre mesi dalla presentazione, la Banca d'Italia non abbia adottato un provvedimento di diniego.
Testo vigente dal 13 maggio 2012 al 9 aprile 2014 · versione 48 su Normattiva