Art. 4-quinquies

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La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalita' indicate dall'articolo 5, sono le autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 345/2013 e del regolamento (UE) n. 346/2013. La Banca d'Italia e la Consob si trasmettono tempestivamente le informazioni che ciascuna di esse e' competente a ricevere ai sensi del presente articolo. La Banca d'Italia, sentita la Consob, registra e cancella i gestori italiani di EuVECA e di EuSEF ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 346/2013. Tali gestori sono iscritti in una sezione distinta dell'albo di cui all'articolo 35, tenuto dalla Banca d'Italia. Si applicano gli articoli 35, commi 2 e 3, e 35-undecies e la relativa disciplina di attuazione in quanto compatibile con il regolamento (UE) n. 345/2013 e il regolamento (UE) n. 346/2013. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente a ricevere dai gestori italiani di EuVECA e di EuSEF la comunicazione prescritta dall'articolo 15 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 346/2013. Essa riceve inoltre la comunicazione circa l'intenzione di prevedere un nuovo domicilio per lo stabilimento di un Oicr, prevista dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 346/2013. La Consob effettua le notifiche previste dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 346/2013 nei confronti delle autorita' competenti degli Stati membri in cui i gestori italiani di EuVECAe di EuSEF registrati ai sensi del comma 2 intendono commercializzare i relativi Oicr in conformita' con la disciplina dei regolamenti stessi. I gestori di EuVECA o di EuSEF stabiliti in uno Stato membro diverso dall'Italia che soddisfano i requisiti previsti nei regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 e che intendono commercializzare in Italia gli Oicr dagli stessi gestiti effettuano, per il tramite della competente autorita' dello Stato d'origine, la notifica prescritta dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 346/2013, una volta ottenuta la registrazione ai sensi di citati regolamenti. La Consob e' l'autorita' competente a ricevere tale notifica. Nel caso di superamento della soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, ai gestori indicati dai commi 2 e 5 si applicano le disposizioni previste per il gestore dal presente decreto legislativo e dalle relative disposizioni di attuazione. In tale ipotesi, la denominazione di EuVECA o EuSEF puo' essere mantenuta solo ove previsto dai suddetti regolamenti dell'UE. Per assicurare il rispetto del presente articolo nonche' dei regolamenti indicati al comma 1, la Banca d'Italia e la Consob dispongono, secondo le rispettive attribuzioni e le finalita' dell'articolo 5, dei poteri loro attribuiti dal presente decreto legislativo.

Testo vigente dal 9 aprile 2014 al 28 febbraio 2018 · versione 58 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art4quinquies · fonte su Normattiva