Art. 41-bis — Societa' di gestione UE
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Per l'esercizio delle attivita' per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie, le societa' di gestione armonizzate possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento e' preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB da parte dell'autorita' competente dello Stato di origine. La succursale inizia l'attivita' decorsi due mesi dalla comunicazione. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 42, le societa' di gestione armonizzate possono svolgere le attivita' per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali, a condizione che la Banca d'Italia e la CONSOB siano informate dall'autorita' competente dello Stato di origine. (( Le societa' di gestione armonizzate che intendono istituire e gestire nel territorio della Repubblica un fondo comune di investimento armonizzato rispettano le disposizioni di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39, al capo III-bis e al capo III-ter, nonche' le disposizioni di attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera c). La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo a condizione che:
- a)il fondo rispetti le norme richiamate nel presente comma;
- b)la societa' di gestione armonizzata sia autorizzata a gestire nello Stato di origine fondi con caratteristiche analoghe a quello oggetto di approvazione;
- c)la societa' di gestione armonizzata abbia stipulato con la banca depositaria un accordo che assicura alla banca depositaria la disponibilita' delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti. Qualora la Banca d'Italia intenda rifiutare l'approvazione del regolamento del fondo di cui al comma 2-bis, consulta l'autorita' competente dello Stato di origine della societa' di gestione armonizzata. )) (( La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure che le societa' di gestione armonizzate devono rispettare per svolgere nel territorio della Repubblica le attivita' richiamate ai commi 1, 2 e 2-bis mediante stabilimento di succursali o in regime di libera prestazione di servizi, nonche' il contenuto dell'accordo tra la societa' di gestione armonizzata e la banca depositaria previsto nel comma 2-bis, lettera c). )) (( Le societa' di gestione armonizzate che svolgono le attivita' di cui ai commi 1 e 2-bis nel territorio della Repubblica, mediante stabilimento di succursali, sono tenute a rispettare le norme di condotta previste all'articolo 40. Alle societa' di gestione armonizzate si applica l'articolo 8, comma 1. ))
Testo vigente dal 13 maggio 2012 al 9 aprile 2014 · versione 48 su Normattiva