Art. 41-bis — Societa' di gestione UE
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Per l'esercizio delle attivita' per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie, le societa' di gestione armonizzate possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento e' preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB da parte dell'autorita' competente dello Stato di origine. La succursale inizia l'attivita' decorsi due mesi dalla comunicazione. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 42, le societa' di gestione armonizzate possono svolgere le attivita' per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali, a condizione che la Banca d'Italia e la CONSOB siano informate dall'autorita' competente dello Stato di origine. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure che le societa' di gestione armonizzate devono rispettare per svolgere nel territorio della Repubblica le attivita' richiamate ai commi 1 e 2 mediante stabilimento di succursali o in regime di libera prestazione di servizi. Le societa' di gestione armonizzate che svolgono le attivita' di cui al comma 3 nel territorio della Repubblica sono tenute a rispettare le norme di condotta previste all'articolo 40.
Testo vigente dal 22 ottobre 2003 al 13 maggio 2012 · versione 5 su Normattiva