Art. 41-bis — Societa' di gestione UE
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 aprile 2014 al 26 agosto 2017. Leggi il testo vigente →
Per l'esercizio delle attivita' per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni dell'Unione europea, le societa' di gestione UE possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento e' preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob da parte dell'autorita' competente dello Stato di origine. La succursale inizia l'attivita' decorsi due mesi dalla comunicazione. Salvo quanto previsto dall'articolo 42, le societa' di gestione UE possono svolgere le attivita' per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni dell'Unione europea nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali, a condizione che la Banca d'Italia e la Consob siano informate dall'autorita' competente dello Stato di origine. Le societa' di gestione UE che intendono gestire un OICVM italiano rispettano le disposizioni previste nel capo II, nonche' le disposizioni di attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera c). La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo ai sensi dell'articolo 37 o autorizza la Sicav a condizione che:
- a)il fondo o la Sicav rispetti le norme richiamate nel presente comma;
- b)la societa' di gestione UE sia autorizzata a gestire nello Stato di origine un OICVM con caratteristiche analoghe a quello oggetto di approvazione;
- c)la societa' di gestione UE abbia stipulato con il depositario un accordo che assicura al depositario la disponibilita' delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti. Qualora la Banca d'Italia intenda rifiutare l'approvazione del regolamento del fondo o l'autorizzazione della Sicav di cui al comma 3, consulta l'autorita' competente dello Stato di origine della societa' di gestione UE. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure che le societa' di gestione UE devono rispettare per svolgere nel territorio della Repubblica le attivita' richiamate ai commi 1, 2 e 3 mediante stabilimento di succursali o in regime di libera prestazione di servizi, nonche' il contenuto dell'accordo tra la societa' di gestione UE e il depositario previsto nel comma 3, lettera c). Le societa' di gestione UE che svolgono le attivita' di cui ai commi 1 e 3 nel territorio della Repubblica, mediante stabilimento di succursali, sono tenute a rispettare le norme di condotta previste all'articolo 35-decies. Alle societa' di gestione UE si applica l'articolo 8, comma 1.
Testo vigente dal 9 aprile 2014 al 26 agosto 2017 · versione 58 su Normattiva