Art. 5 — Finalita' e destinatari della vigilanza
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La vigilanza sulle attivita' disciplinate dalla presente parte ha per scopo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana prudente gestione dei soggetti abilitati, avendo riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilita', alla competitivita' e al buon funzionamento del sistema finanziario. La Banca d'Italia e' competente per quanto riguarda il contenimento del rischio e la stabilita' patrimoniale. La CONSOB e' competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti. La Banca d'Italia e la CONSOB esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull'osservanza delle disposizioni regolanti le materie di competenza. La Banca d'Italia e la CONSOB operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarita' rilevate nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza.
Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 1 novembre 2007 · versione 0 su Normattiva