Art. 50Altre disposizioni applicabili

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Alle SICAV, per quanto non disciplinato dal presente capo, si applicano gli articoli 36, comma 2, 37, 38, 40 e 41. All'offerta in Italia di azioni di SICAV estere si applica l'articolo 42.

Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 22 ottobre 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art50 · fonte su Normattiva