Art. 50 — Altre disposizioni applicabili
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(( Alle SICAV, per quanto non disciplinato dal presente capo, si applicano gli articoli 36, comma 2, 37, 38, 40 e 41. Alle SICAV autorizzate ai sensi dell'articolo 43, si applica altresi' l'articolo 33, commi 3 e 4. )) All'offerta in Italia di azioni di SICAV estere si applica l'articolo 42.
Testo vigente dal 22 ottobre 2003 al 13 maggio 2012 · versione 5 su Normattiva