Art. 50Altre disposizioni applicabili

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Alle SICAV, per quanto non disciplinato dal presente capo, si applicano gli articoli 36, comma 2, 37, 38, 40 e 41. Alle SICAV autorizzate ai sensi dell'articolo 43, si applica altresi' l'articolo 33, ((comma 4)). All'offerta in Italia di azioni di ((SICAV comunitarie ed extracomunitarie)) si applica l'articolo 42.

Testo vigente dal 13 maggio 2012 al 9 aprile 2014 · versione 48 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art50 · fonte su Normattiva