Art. 50
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 marzo 1998 al 22 ottobre 2003. Leggi il testo vigente →
Alle SICAV, per quanto non disciplinato dal presente capo, si applicano gli articoli 36, comma 2, 37, 38, 40 e 41. All'offerta in Italia di azioni di SICAV estere si applica l'articolo 42.
Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 22 ottobre 2003 · versione 0 su Normattiva