Art. 50

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 ottobre 2003 al 13 maggio 2012. Leggi il testo vigente →

(( Alle SICAV, per quanto non disciplinato dal presente capo, si applicano gli articoli 36, comma 2, 37, 38, 40 e 41. Alle SICAV autorizzate ai sensi dell'articolo 43, si applica altresi' l'articolo 33, commi 3 e 4. )) All'offerta in Italia di azioni di SICAV estere si applica l'articolo 42.

Testo vigente dal 22 ottobre 2003 al 13 maggio 2012 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art50 · fonte su Normattiva