Art. 62 — Vigilanza sulle sedi di negoziazione
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L'organizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria della societa' di gestione; il regolamento puo' attribuire al consiglio di amministrazione il potere di dettare disposizioni di attuazione. Il regolamento determina in ogni caso:
- a)le condizioni e le modalita' di ammissione, di esclusione e di sospensione degli operatori e degli strumenti finanziari dalle negoziazioni;
- b)le condizioni e le modalita' per lo svolgimento delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori e degli emittenti;
- c)le modalita' di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi;
- d)i tipi di contratti ammessi alle negoziazioni, nonche' i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili. La CONSOB detta disposizioni per assicurare la pubblicita' del regolamento del mercato.
Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 12 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva