Art. 62 — Vigilanza sulle sedi di negoziazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 marzo 2016 al 26 agosto 2017. Leggi il testo vigente →
L'organizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria o dal consiglio di sorveglianza della societa' di gestione ovvero, ove cosi' previsto dallo statuto, dall'organo di amministrazione; il regolamento stabilisce le modalita' di emanazione delle disposizioni di attuazione da parte della societa'. Qualora le azioni della societa' di gestione siano quotate in un mercato regolamentato, il regolamento di cui al comma 1 e' deliberato dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione della societa' medesima. La Consob, in conformita' alle disposizioni della direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione, individua con regolamento i criteri generali ai quali il regolamento del mercato deve adeguarsi in materia di:
- a)ammissione di strumenti finanziari alle negoziazioni;
- b)sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalle negoziazioni nei mercati regolamentati;
- c)modalita' per assicurare la pubblicita' del regolamento del mercato. Le disposizioni di cui al comma 1-ter sono adottate sentita la Banca d'Italia per i mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' per i mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute. Le societa' di gestione si dotano di regole e procedure trasparenti e non discrezionali che garantiscono una negoziazione corretta e ordinata nonche' di criteri obiettivi che consentono l'esecuzione efficiente degli ordini. In ogni caso il regolamento del mercato determina:
- a)le condizioni e le modalita' di ammissione, di esclusione e di sospensione degli operatori ((...)) dalle negoziazioni;
- a-bis)le condizioni e le modalita' di ammissione alla quotazione, nonche' quelle relative all'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari e alla loro esclusione e sospensione dalla quotazione e dalle negoziazioni;
- b)le condizioni e le modalita' per lo svolgimento delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori e degli emittenti;
- c)le modalita' di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi;
- d)i tipi di contratti ammessi alle negoziazioni, nonche' i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili.
- d-bis)le condizioni e le modalita' per la compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni concluse sui mercati. Il regolamento puo' stabilire che le azioni di societa' controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o piu' societa' con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in segmento distinto del mercato. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina l'accesso degli operatori al mercato regolamentato, secondo regole trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri oggettivi, nonche' i criteri per la partecipazione diretta o remota al mercato regolamentato e gli obblighi imposti agli operatori derivanti:
- a)dall'istituzione e dalla gestione del mercato regolamentato;
- b)dalle disposizioni riguardanti le operazioni eseguite nel mercato;
- c)dagli standard professionali imposti al personale dei soggetti di cui all'articolo 25, comma 1, che sono operanti nel mercato;
- d)dalle condizioni stabilite, per i partecipanti diversi dai soggetti di cui alla lettera c), a norma dell'articolo 25, comma 2;
- e)dalle regole e procedure per la compensazione e la liquidazione delle operazioni concluse nel mercato regolamentato. La CONSOB determina con proprio regolamento:
- a)i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni che le societa' controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea, devono rispettare affinche' le azioni della societa' controllante possano essere quotate in un mercato regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93;
- b)le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di societa' controllate sottoposte all'attivita' di direzione e coordinamento di altra societa';
- c)i criteri di trasparenza e i limiti per l'ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano delle societa' finanziarie, il cui patrimonio e' costituito esclusivamente da partecipazioni.
Testo vigente dal 18 marzo 2016 al 26 agosto 2017 · versione 70 su Normattiva