Art. 62Vigilanza sulle sedi di negoziazione

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L'organizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria della societa' di gestione; il regolamento puo' attribuire al consiglio di amministrazione il potere di dettare disposizioni di attuazione. ((1-bis. Qualora le azioni della societa' di gestione siano quotate in un mercato regolamentato, il regolamento di cui al comma 1 e' deliberato dal consiglio di amministrazione della societa' medesima)) Il regolamento determina in ogni caso:

  • a)le condizioni e le modalita' di ammissione, di esclusione e di sospensione degli operatori e degli strumenti finanziari dalle negoziazioni;
  • b)le condizioni e le modalita' per lo svolgimento delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori e degli emittenti;
  • c)le modalita' di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi;
  • d)i tipi di contratti ammessi alle negoziazioni, nonche' i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili. ((2-bis. Il regolamento puo' stabilire che le azioni di societa' controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o piu' societa' con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in segmento distinto del mercato)) La CONSOB detta disposizioni per assicurare la pubblicita' del regolamento del mercato. ((3-bis. La CONSOB determina con proprio regolamento:
  • a)i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni che le societa' controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea, devono rispettare affinche' le azioni della societa' controllante possano essere quotate in un mercato regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93;
  • b)le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di societa' controllate sottoposte all'attivita' di direzione e coordinamento di altra societa';
  • c)i criteri di trasparenza e i limiti per l'ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano delle societa' finanziarie, il cui patrimonio e' costituito esclusivamente da partecipazioni))

Testo vigente dal 12 gennaio 2006 al 1 novembre 2007 · versione 15 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art62 · fonte su Normattiva