Art. 63 — Sistemi multilaterali per la negoziazione di strumenti finanziari
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La CONSOB autorizza l'esercizio dei mercati regolamentati quando:
- a)sussistono i requisiti previsti dall'articolo 61, commi 2, 3, 4 e 5;
- b)il regolamento del mercato e' conforme alla disciplina comunitaria ed e' idoneo ad assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori. La CONSOB iscrive i mercati regolamentati in un elenco, curando l'adempimento delle disposizioni comunitarie in materia, e approva le modificazioni del regolamento del mercato. I provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati, sentita la Banca d'Italia, per i mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' per i mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera d), e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute. La Banca d'Italia e' ammessa alle negoziazioni sui mercati dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato.
Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 1 novembre 2007 · versione 0 su Normattiva