Art. 63Sistemi multilaterali per la negoziazione di strumenti finanziari

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La CONSOB autorizza l'esercizio dei mercati regolamentati quando:

  • a)sussistono i requisiti previsti dall'articolo 61, commi 2, 3, 4 e 5;
  • b)il regolamento del mercato e' conforme alla disciplina comunitaria ed e' idoneo ad assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori. (( L'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinata alla presentazione di un programma di attivita' che illustra i tipi di attivita' previsti e la struttura organizzativa della societa' di gestione. )) La CONSOB iscrive i mercati regolamentati in un elenco, curando l'adempimento delle disposizioni comunitarie in materia, e approva le modificazioni del regolamento del mercato. I provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati, sentita la Banca d'Italia, per i mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' per i mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, (( lettera b))), e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute. La Banca d'Italia e' ammessa alle negoziazioni sui mercati dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato.

Testo vigente dal 1 novembre 2007 al 26 agosto 2017 · versione 25 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art63 · fonte su Normattiva