Art. 66Criteri generali di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 novembre 2007 al 26 agosto 2017. Leggi il testo vigente →

Il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del presente capo, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, disciplina e autorizza i mercati all'ingrosso di titoli di Stato e ne approva i regolamenti. La Banca d'Italia e' ammessa alle negoziazioni sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' ammesso alle negoziazioni sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato e vi partecipa comunicando preventivamente alla Banca d'Italia i tempi e le modalita' degli interventi. Per motivate ragioni di tutela della stabilita' della moneta, la Banca d'Italia entro ventiquattro ore dalla comunicazione puo' chiedere il differimento degli interventi o diverse modalita' di attuazione. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 17 SETTEMBRE 2007, N. 164)).

Testo vigente dal 1 novembre 2007 al 26 agosto 2017 · versione 25 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art66 · fonte su Normattiva