Art. 66 — Criteri generali di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni
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Il (( Ministro dell'economia e delle finanze)), anche in deroga alle disposizioni del presente capo, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, disciplina e autorizza i mercati all'ingrosso di titoli di Stato e ne approva i regolamenti. La Banca d'Italia e' ammessa alle negoziazioni sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato. Il (( Ministro dell'economia e delle finanze)) e' ammesso alle negoziazioni sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato e vi partecipa comunicando preventivamente alla Banca d'Italia i tempi e le modalita' degli interventi. Per motivate ragioni di tutela della stabilita' della moneta, la Banca d'Italia entro ventiquattro ore dalla comunicazione puo' chiedere il differimento degli interventi o diverse modalita' di attuazione. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere l'ammissione alle negoziazioni anche di soggetti diversi dagli intermediari autorizzati all'attivita' di negoziazione.
Testo vigente dal 29 febbraio 2004 al 1 novembre 2007 · versione 9 su Normattiva