Art. 81
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 novembre 2007 al 20 marzo 2010. Leggi il testo vigente →
La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, stabilisce con regolamento:
- a)le categorie di soggetti e gli strumenti finanziari ammessi alla gestione accentrata;
- b)i modelli e le modalita' di rilascio delle certificazioni previste dall'articolo 85;
- c)le forme e le modalita' che devono essere osservate per le registrazioni e per la tenuta dei conti relativi alla gestione accentrata, rispettando il principio della piena separazione tra i conti propri della societa' e quelli relativi allo svolgimento del servizio;
- d)le caratteristiche tecniche e il contenuto delle registrazioni e dei conti relativi alla gestione accentrata;
- e)le altre disposizioni dirette ad assicurare la trasparenza del sistema e l'ordinata prestazione del servizio. La societa' di gestione accentrata adotta il regolamento dei servizi nel quale indica i servizi svolti, le modalita' di svolgimento ((, i criteri per l'ammissione alla gestione accentrata dei soggetti e degli strumenti finanziari, sulla base di principi non discriminatori, trasparenti e obiettivi,)) e i corrispettivi. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, puo' stabilire che i corrispettivi siano soggetti ad approvazione da parte delle medesime autorita'.
Testo vigente dal 1 novembre 2007 al 20 marzo 2010 · versione 25 su Normattiva