Art. 81

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La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, individua con regolamento ((, al fine di assicurare la trasparenza del sistema di gestione accentrata, l'ordinata prestazione dei servizi e la tutela degli investitori)):

  • a)i requisiti che debbono possedere gli intermediari e le attivita', previste dal presente titolo, che essi sono abilitati a svolgere;
  • b)gli strumenti finanziari ammessi alla gestione accentrata;
  • c)le caratteristiche di diffusione tra il pubblico degli strumenti finanziari ((indicate all'articolo 83-bis, comma 2,)) ai fini dell'assoggettamento dei medesimi alle disposizioni del presente titolo;
  • d)le procedure e le modalita' per assoggettare o sottrarre alla disciplina del presente titolo strumenti finanziari, in dipendenza del sorgere o del cessare dei relativi presupposti;
  • e)il contenuto minimo ed essenziale del contratto da stipularsi tra la societa' di gestione accentrata e l'emittente, ovvero l'intermediario;
  • f)le caratteristiche tecniche ed il contenuto delle registrazioni e dei conti accesi presso la societa' di gestione accentrata e l'intermediario;
  • g)le forme e le modalita' che la societa' di gestione accentrata deve osservare nella tenuta dei conti e nelle registrazioni sugli stessi, rispettando il principio di separatezza tra i conti propri e quelli intestati ai singoli intermediari;
  • h)le forme e le modalita' che gli intermediari devono osservare nella tenuta dei conti e nell'effettuazione delle registrazioni sugli stessi, rispettando il principio di separatezza tra i conti propri e quelli intestati ai singoli titolari dei conti;
  • i)le modalita' con le quali la societa' di gestione accentrata deve garantire la continua corrispondenza tra le evidenze dei conti intestati agli emittenti e di quelli intestati agli intermediari, nonche' le relative comunicazioni;
  • l)le modalita' con le quali gli intermediari devono garantire la continua corrispondenza tra le evidenze dei conti propri presso la societa' di gestione accentrata e quelle dei conti propri e dei conti intestati ai clienti;
  • m)fatto salvo quanto previsto ((dall'articolo 83-sexies, comma 4,)) i modelli, le modalita', i termini e l'intermediario responsabile per il rilascio e la revoca delle certificazioni nonche' per l'effettuazione e la rettifica delle comunicazioni previste, rispettivamente, dall'articolo 83-quinquies, comma 3, e dall'articolo 83-sexies;
  • n)i criteri e le modalita' di svolgimento dell'attivita' indicata nell'articolo 83-octies;
  • o)i termini entro i quali gli intermediari e le societa' di gestione accentrata adempiono, ai sensi dell'articolo 83-novies, comma 1, lettere d), e), f) e g), e dell'articolo 89, rispettivamente, agli obblighi di segnalazione agli emittenti dei nominativi degli aventi diritti sulle azioni e delle registrazioni effettuate ai sensi dell'articolo 83-octies;
  • o-bis)le modalita' e i termini di comunicazione, su richiesta, nei casi e ai soggetti individuati dal regolamento stesso, dei dati identificativi dei titolari degli strumenti finanziari e degli intermediari che li detengono, fatta salva la possibilita' per i titolari degli strumenti finanziari di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi e fatto altresi' salvo quanto previsto dall'articolo 83-duodecies per gli strumenti finanziari ivi previsti;
  • p)le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto nel presente titolo ((e)) quelle comunque dirette ((a perseguire le finalita' indicate nella prima parte del presente comma)). La societa' di gestione accentrata adotta il regolamento dei servizi nel quale indica i servizi svolti, le modalita' di svolgimento, i criteri per l'ammissione alla gestione accentrata dei soggetti e degli strumenti finanziari, sulla base di principi non discriminatori, trasparenti e obiettivi. Il regolamento dei servizi e' approvato dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, puo' stabilire che i corrispettivi per i servizi svolti dalla societa' di gestione accentrata, nonche' i corrispettivi richiesti dagli intermediari per le certificazioni, comunicazioni e segnalazioni previste dal capo II del presente titolo, siano soggetti ad approvazione da parte delle medesime autorita'. Il regolamento previsto nel comma 1 puo' ((demandare)) al regolamento dei servizi la disciplina di alcune delle materie ((delegate)), ai sensi del medesimo comma o di altre disposizioni del presente titolo, alla potesta' regolamentare della Consob ((esercitata)) d'intesa con la Banca d'Italia.

Testo vigente dal 17 luglio 2012 al 24 settembre 2016 · versione 49 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art81 · fonte su Normattiva