Art. 87 — Vincoli sugli strumenti finanziari accentrati
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I vincoli gravanti sugli strumenti finanziari immessi nel sistema si trasferiscono, senza effetti novativi, sui diritti del depositante con la girata alla societa' di gestione accentrata; le annotazioni dei vincoli sui certificati si hanno per non apposte; di cio' e' fatta menzione sul titolo. (( A detti vincoli e a quelli successivamente costituiti si applicano le disposizioni dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni.)) ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2004, N. 170)). Resta fermo, per gli strumenti finanziari nominativi, l'obbligo dell'annotazione nel registro dell'emittente. Nel caso di ritiro di strumenti finanziari dal sistema, il depositario fa annotazione dei vincoli sui relativi certificati con l'indicazione della data della loro costituzione. Le registrazioni e le annotazioni previste dal presente articolo sono comunicate, entro tre giorni, all'emittente per le conseguenti annotazioni. Nel caso di pignoramento di strumenti finanziari immessi nel sistema gli adempimenti nei confronti dei comproprietari previsti dagli articoli 599 e 600 del codice di procedura civile sono eseguiti nei confronti dei depositari.
Testo vigente dal 30 luglio 2004 al 20 marzo 2010 · versione 11 su Normattiva