Art. 105
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[1]delle imposte sul reddito delle persone giuridiche e di registro
[2]L'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' ridotta alla meta', nei confronti delle imprese che si costituiscono in forma societaria nei territori indicati all'art. 1 per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi, per dieci anni dalla loro costituzione, fermo restando il disposto degli artt. 101 e 102.(1) L'aliquota dell'uno per cento relativa all'imposta di registro per le fusioni di societa' di qualunque tipo di cui all'art. 7, primo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e' ridotta allo 0,50 per cento se la fusione avviene tra societa' che hanno sede ed operano nei territori di cui all'art. 1, ovvero se il conferimento e' fatto da un'impresa o societa', che ha sede ed opera in tali territori, ad una societa' che ha sede ed opera nei territori stessi.(2)
[4](2) Art. 7, c. 3°, L. n. 904/1977
Testo vigente dal 29 maggio 1978 al 3 dicembre 1978 · versione 0 su Normattiva