Art. 113

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[1]del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle amministrazioni pubbliche a favore delle imprese industriali e artigiane

[2]Salve le disposizioni piu' favorevoli contenute nelle leggi vigenti, e' fatto obbligo alle amministrazioni dello Stato, alle aziende autonome, agli enti di gestione, alle aziende a partecipazione statale, agli enti di sviluppo agricolo, ai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale nel Mezzogiorno, nonche' agli enti pubblici indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'industria, commercio e artigianato, di riservare il 30 per cento delle forniture e lavorazioni ad esse occorrenti, a favore delle imprese industriali ubicate nei territori indicati nell'art. 1, ivi compreso l'intero Lazio, nonche' nel territorio indicato nella legge 29 marzo 1956, n. 277.(1) Le amministrazioni e gli enti indicati nel comma precedente sono tenuti a bandire una gara a parte per una quota non inferiore al 30 per cento delle forniture e lavorazioni di ciascun anno finanziario, riservata alle imprese indicate nello stesso comma, fatta eccezione per quelle forniture e lavorazioni tecnicamente non frazionabili, o che non possono essere effettuate dalle predette imprese.(2) La percentuale che viene esclusa dalla riserva del 30 per cento sara' comunque recuperata con il proporzionale aumento delle lavorazioni e delle forniture che le ditte ubicate nei territori di cui al primo comma sono in grado di offrire, fino a raggiungere una quota non inferiore al 30 per cento delle forniture e delle lavorazioni di ciascun anno finanziario.(3) Le amministrazioni e gli enti indicati nel primo comma presentano annualmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro per l'industria, commercio e artigianato una relazione contenente i dati relativi alle forniture e lavorazioni complessivamente assegnate, specificando la quota riservata alle imprese industriali e alle imprese artigiane, ubicate nei territori di cui al primo comma.(4) Al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo della riserva, i decreti di approvazione dei contratti stipulati dalle amministrazioni dello Stato, debbono contenere le indicazioni relative alla quota riservata ai sensi del secondo e terzo comma. In mancanza, i decreti in questione non possono essere ammessi al visto da parte delle competenti Ragionerie centrali delle amministrazioni anzidette.(5) Per gli enti pubblici e per le aziende obbligati alla riserva, il controllo del rispetto della riserva stessa e' demandato all'organo vigilante e al collegio dei revisori.(6) Le modalita' per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono fissate con il regolamento di esecuzione, emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'industria, commercio e artigianato.(7) Le disposizioni previste dal presente articolo in materia di riserva di forniture e lavorazioni delle amministrazioni pubbliche si applicano anche alle imprese artigiane ubicate nei territori di cui all'art. 1, ivi compreso l'intero Lazio, nonche' nel territorio indicato nella legge 29 marzo 1956, n. 277.(8)

[3](1) Art. 1, L. n. 835/1950; art. 16, c. 1°, 2° e 3°, L. n. 717/1965; D.L. n. 40/1947; art. 7, c. 8°, L. n. 853/1971

[4](2) Art. 2, c. 1°, L. n. 835/1950; art. 16, c. 1°, L. n. 717/1965

[5](3) Art. 2, c. 2°, L. n. 835/1950; art. 16, c. 1°, L. n. 717/1965

[6](4) Art. 16, c. 4°, L. n. 717/1965

[7](5) Art. 7, c. 7°, L. n. 853/1971

[8](6) Idem, c. 9°

[9](7) Art. 16, c. 5°, L. n. 717/1965

[10](8) Art. 16, c. 1° e 2°, L. n. 717/1965

Testo vigente dal 29 maggio 1978 al 19 marzo 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art113 · fonte su Normattiva