Art. 131

[1]esercenti il credito edilizio

[2]Gli Istituti esercenti il credito fondiario sono facoltizzati a derogare alla propria competenza territoriale per operazioni di credito edilizio da effettuarsi nei territori di cui all'art. 1.(1) (1) Art. 12, D.L. n. 376/1975, conv. con modif. in L. n. 492/1975

Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art131 · fonte su Normattiva