Art. 152

[1]delle norme sul credito agevolato

[2]A decorrere dalla data del 9 novembre 1976 sono soppresse le disposizioni sul credito agevolato a favore delle iniziative industriali, contenute nella legge 30 luglio 1959, n. 623, nella legge 6 ottobre 1971, n. 853, e nel Testo Unico 30 giugno 1967, n. 1523.(1) Le domande di agevolazione presentate ai sensi delle leggi sopracitate che alla data predetta non siano state ancora oggetto di parere di conformita' o non siano state ancora esaminate dal Comitato di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, saranno esaminate a norma degli articoli dal 62 al 68 e dal 71 all'80.(2) Ai fini delle necessarie priorita' della istruttoria e delle altre valutazioni previste dai predetti articoli viene considerata valida a tutti gli effetti la data di presentazione della domanda originaria agli Istituti di credito.(3)

[3](1) Art. 15, c. 6°, L. n. 183/1976; art. 28, u.c, D.P.R. n. 902/1976 (2) Art. 29. c. 1°, D.P.R. 183/1976

[4](3) Idem, c. 2°

Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art152 · fonte su Normattiva