Art. 18

[1]Il personale della Cassa per il Mezzogiorno e' comandato dalle Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici o assunto con contratto a tempo indeterminato.(1) Le disposizioni relative all'ordinamento del personale sono adottate dal Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno previa consultazione con le organizzazioni sindacali di categoria e approvate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. (2) Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina il contingente del personale che le singole Amministrazioni dello Stato debbono comandare a prestar servizio presso la Cassa medesima.(3) Per il comando degli impiegati delle Amministrazioni dello Stato presso la Cassa per il Mezzogiorno occorre il preventivo assenso, della medesima. (4) Fa altresi' parte del personale della Cassa per il Mezzogiorno il personale degli Enti edilizi soppressi ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1036, che e' stato trasferito alla Cassa stessa ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, numero 247. (5)

[2](1) Art. 33, c. 1°, L. n. 717/1965; art. 1, c. 2°, L. B. 70/1975

[3](2) Art. 33, c. 2°, L. n. 717/1965

[4](3) Art. 22, c. 3°, L. n. 646/1950

[5](4) Idem, c. 4°

[6](5) Art. 23, c. 2°, D.L. n. 115/1974 Convertito in L. n. 247/1974

Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art18 · fonte su Normattiva