Art. 48
[1]tra leggi statali e regionali nel settore industriale Le leggi emanate dalle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e dalle Province di Trento e Bolzano nelle materie di propria competenza saranno coordinate ai sensi dello articolo 117, primo comma, della Costituzione, dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dell'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, degli articoli 4 e 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, degli articoli 14 e 17 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, degli articoli 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, con i principi e le norme fondamentali in materia di incentivi alle attivita' industriali stabiliti dal presente Capo.(1) In particolare le leggi regionali non possono introdurre per le attivita' industriali tipi di agevolazioni diversi da quelli previsti per i territori di cui all'art. 1 ne' stabilire disposizioni agevolative che consentano di superare, anche se in concorso con le agevolazioni previste dalla legge statale, i limiti massimi determinati ai sensi del presente Capo relativamente alle categorie di imprese ed alle iniziative ammesse ai benefici, al tasso di interesse ed all'entita' dell'investimento ammissibile al finanziamento agevolato.(2) Per le leggi regionali in vigore si applica il disposto dell'art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.(3)
[2](1) Art. 16, c. 1°, L. n. 183/1976
[3](2) Idem, c. 2°
[4](3) Idem, c. 3°
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva