Art. 49

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[1]industriali ed espropriazione per pubblica utilita' Le infrastrutture di uso collettivo necessarie alla localizzazione di attivita' industriali sono realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno, a suo totale carico, sulla base delle direttive del programma quinquennale, previste alla lettera b) dell'articolo 2, in conformita' dell'art. 138, primo comma.(1) Fino al 31 dicembre 1980 le opere occorrenti per il primo impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse, e per l'ampliamento, la trasformazione, la ricostruzione, la riattivazione e l'ammodernamento degli stabilimenti gia' esistenti, nei territori di cui all'art. 1, sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.(2) Per l'espropriazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 53.(3)

[2](1) Art. 6, c. 1° e 2°, L. n. 717/1965; art. 1, c. 1°, lett. b), art. 11, c. 5°, art. 12, c. 1°, L. n. 183/1976

[3](2) Art. 4, c. 1°, D.L. C.P.S. 1598/1947; art. 29, c. 1°, L. n. 634/1957; art. 2, L. n. 717/1965; art. 1, c. 2°, L. n. 1/1978

[4](3) Art. 15, c. 3°, L. n. 853/1971

Testo vigente dal 29 maggio 1978 al 28 dicembre 2001 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art49 · fonte su Normattiva