Art. 77
[1]ammissibili
[2]Le spese ammissibili al credito agevolato di cui all'art. 16 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902 e ai contributi in conto capitale di cui all'art. 69 del presente Testo Unico, dovranno, comunque, comprendere le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature, comprese quelle per la conservazione e il trasporto dei prodotti. Limitatamente alla concessione del credito agevolato tra le spese ammissibili sono altresi' comprese quelle relative all'acquisto del terreno e delle scorte di materie prime e semilavorate nel limite massimo del 40 per cento degli investimenti fissi, adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attivita' dell'impresa.(1) Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma precedente, sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni medesime.(2)
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva