Art. 77

[1]ammissibili

[2]Le spese ammissibili al credito agevolato di cui all'art. 16 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902 e ai contributi in conto capitale di cui all'art. 69 del presente Testo Unico, dovranno, comunque, comprendere le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature, comprese quelle per la conservazione e il trasporto dei prodotti. Limitatamente alla concessione del credito agevolato tra le spese ammissibili sono altresi' comprese quelle relative all'acquisto del terreno e delle scorte di materie prime e semilavorate nel limite massimo del 40 per cento degli investimenti fissi, adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attivita' dell'impresa.(1) Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma precedente, sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni medesime.(2)

[3](1) Art. 10, c. 7°, L. n. 183/1976; art. 16, c. 1°, D.P.R. n. 902/1976

[4](2) Art. 11, u.c, L. n. 183/1976; art. 16, c. 2°, D.P.R. n. 902/1976

Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art77 · fonte su Normattiva