Art. 8
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[1]dei rappresentanti delle Regioni meridionali
[2]((Il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali e' composto dai presidenti delle giunte delle suddette regioni e da tre consiglieri di ciascuna di esse, eletti dai rispettivi consigli regionali con voto limitato a due e in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 9 del presente testo unico il comitato esprime, entro trenta giorni, il proprio parere sui programmi annuali della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti collegati, da sottoporre all'approvazione del Ministro)).
Testo vigente dal 26 agosto 1978 al 15 novembre 1994 · versione 1 su Normattiva