Art. 8
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[1]dei rappresentanti delle Regioni meridionali
[2]Il Comitato, costituito al fine di garantire la partecipazione delle Regioni Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, alla determinazione delle linee direttive dell'intervento straordinario, e' composto dai Presidenti delle Giunte delle suddette Regioni e da due rappresentanti di ciascuna di esse, eletti dai rispettivi Consigli Regionali. Il Comitato svolge le funzioni previste all'articolo 9 e si riunisce almeno una volta al mese.(1)
[3](1) Art. 3, c. 1°, L. n. 183/1976
Testo vigente dal 29 maggio 1978 al 26 agosto 1978 · versione 0 su Normattiva