Art. 32 iva
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I contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a ((trecentosessanta milioni)) di lire, possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21 e 23 mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia. Le operazioni devono essere descritte, con le indicazioni di cui all'art. 21, secondo comma, nelle due parti del bollettario; la parte figlia costituisce fattura agli effetti dell'art. 21 e deve essere consegnata o spedita all'altro contraente ai sensi del quarto comma dello stesso articolo. Il Ministro per le finanze, con propri decreti, puo' determinare le caratteristiche del bollettario tenendo conto della disciplina stabilita per i contribuenti minori dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
5Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
Testo vigente dal 30 aprile 1989 al 1 gennaio 1992 · versione 66 su Normattiva