Art. 41 iva
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471
Testo vigente dal 1 aprile 1998 al 1 gennaio 2027 · versione 109 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471
Testo vigente dal 1 aprile 1998 al 1 gennaio 2027 · versione 109 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
I.V.A. (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO) - OBBLIGO DI FATTURAZIONE - VIOLAZIONE - PENA PECUNIARIA - APPLICAZIONE - SOGGETTO PASSIVO - OBBLIGATO IN SOLIDO CON L'AUTORE DEL REATO - CESSIONARIO DEL BENE O COMMITTENTE DEL SERVIZIO - RICORSO DI QUESTI AVVERSO L'ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE - OMESSA PREVISIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 633, ART. 41, COMMA QUARTO (NEL TESTO ANTERIORE ALLE MODIFICHE APPORTATE DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1979, N. 24). - COST., ARTT. 3, 24.
Secondo costante giurisprudenza costituzionale e ordinaria, l'obbligazione solidale tributaria non si differenzia da quella comune, con la conseguenza che, in base ai principi civilistici, l'accertamento non notificato all'obbligato solidale non determina nei suoi confronti alcuna preclusione: tale soggetto puo` quindi far valere le proprie ragioni nel procedimento tributario (che gli e` consentito intentare allorquando gli sara` notificato l'atto relativo alla sanzione) e il suo ricorso puo` investire sia la sanzione irrogata sia i presupposti di fatto in base ai quali la sanzione stessa e` stata applicata. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 41, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo vigente anteriormente alla modifiche apportate dal d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, censurato - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - in quanto non sarebbe consentito al cessionario del bene o al committente del servizio, obbligati in solido con l'autore del reato di omessa fatturazione in materia di I.V.A., di ricorrere, al fine di contestare l'esattezza dell'accertamento e gli stessi elementi costitutivi dell'infrazione addebitata al cedente). - cfr. S.n. 348/1987.
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - VIOLAZIONI DELLA DISCIPLINA RELATIVA - SANZIONI - ASSUNTA GENERICITA' DEI PRINCIPI E DEI CRITERI DIRETTIVI DELLA LEGGE DELEGANTE - IUS SUPERVENIENS - SANATORIA - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE REMITTENTE.
Spetta al giudice a quo - cui vanno a tal fine restituiti gli atti - accertare la persistente rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, alla stregua della normativa sopravvenuta posteriormente all'ordinanza di rimessione. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10, primo comma e secondo comma, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e degli artt. 41-50 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77, comma primo, Cost., per non sufficiente e idonea determinazione dei principi e criteri direttivi. Cio' perche' il giudice di merito era stato chiamato a decidere dell'applicazione o meno delle sanzioni amministrative previste nel titolo terzo del d.P.R. 633 del 1972, per violazioni delle disposizioni sull'I.V.A. commesse negli anni 1973, 1974 e 1975; ma successivamente all'ordinanza di rimessione sono stati emanati due provvedimenti di sanatoria, cioe` la legge 22 dicembre 1980, n. 882 e il decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 conv. in l. 7 agosto 1982, n. 516, con i quali i contribuenti che siano incorsi in violazioni della normativa I.V.A. sono ammessi, allorche' non sia intervenuto accertamento definitivo, a presentare dichiarazione integrativa, e quando questa corrisponda al dovuto le sanzioni amministrative e gli interessi di mora non trovano applicazione. Pertanto, essendo in discussione non il debito d'imposta, ma l'applicazione delle sanzioni per il suo mancato versamento, e potendo l'autore delle infrazioni, in virtu' della normativa sopravvenuta, sottrarsi, pendente il giudizio, alle previste sanzioni contro le quali aveva fatto ricorso, spetta al giudice a quo accertare se la questione sollevata sia tuttora rilevante).
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art41 · fonte su Normattiva
Riguarda ancheart. 10 legge 825/1971art. 42 Testo unico IVAart. 43 Testo unico IVAart. 44 Testo unico IVAart. 45 Testo unico IVAart. 46 Testo unico IVAe altri 4
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A) - PREVISIONE DI LIMITI ALLA POSSIBILITA' DI CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA IN MATERIA - ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - IUS SUPERVENIENS - INTRODUZIONE DI MODIFICAZIONI CON EFFETTO RETROATTIVO - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 41, comma secondo, 43, commi secondo e quinto, 58, comma quarto, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui - in asserito contrasto con l'art. 3, comma primo, Cost. - non prevedono che il contribuente possa avvalersi della definizione in via breve anche fuori dei casi in cui le violazioni siano state constatate in occasione degli accertamenti di cui all'art. 52 dello stesso d.P.R. n. 633/1972, postoche' gli artt. 1 e 3, quarto comma, del sopravvenuto d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 4, hanno interamente mutato il testo del denunziato art. 58, comma quarto, con effetto retroattivo, modificando il regime e le ipotesi di conciliazione amministrativa in materia di violazioni della normativa sull'I.V.A., per la qual ragione si rende necessario che i giudici di provenienza riesaminino la rilevanza delle proposte questioni, tenendo conto della suddetta nuova normativa. - O. n. 22/1979.
Riguarda ancheart. 43 Testo unico IVAart. 58 Testo unico IVA
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