Art. 44 iva
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471
Testo vigente dal 1 aprile 1998 al 1 gennaio 2027 · versione 109 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471
Testo vigente dal 1 aprile 1998 al 1 gennaio 2027 · versione 109 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
5 versioni dal 1972
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Ritardato versamento dell'Iva trimestrale - Irrogazione della sanzione, vigente al momento del fatto, nella misura da due a quattro volte l'importo non versato - Lamentato contrasto con il principio di ragionevolezza - Non applicabilità della disposizione impugnata nel giudizio 'a quo' - Conseguente difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), sollevata con riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione. Infatti, di tale disposizione il rimettente non deve fare applicazione nel giudizio principale, in quanto alla fattispecie non è applicabile la sanzione prevista da detto articolo, vigente al momento della commissione della violazione (4 maggio 1995), perché tale disposizione prevede una sanzione piú grave (da due a quattro volte l'importo non versato) di quella successivamente prevista per la stessa violazione dall'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 (30 per cento dell'importo non versato), con conseguente applicabilità di quest'ultimo articolo, quale legge più favorevole, in forza del principio del favor rei , introdotto dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 ed entrato in vigore anteriormente all'instaurazione del giudizio principale.
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OMESSO VERSAMENTO D'IMPOSTA - SANZIONI - IMPOSTA DICHIARATA PER ERRORE FORMALE DEL CONTRIBUENTE, NON VERSATA E SUCCESSIVAMENTE RISULTATA NON DOVUTA IN SEDE DI ACCERTAMENTO - PENA PECUNIARIA DA DUE A QUATTRO VOLTE L'IMPOSTA NON VERSATA - MANCATA PREVISIONE DELLA COMMINAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA IN MISURA VARIABILE TRA UN MINIMO E MASSIMO CHE PRESCINDA DALL'IMPORTO DELLA PRESUNTA ED INESISTENTE IMPOSTA NON CORRISPOSTA - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE "A QUO" (PER "IUS SUPERVENIENS").
Deve ordinarsi la restituzione al giudice "a quo" (Comm. trib. 1^ grado di Trieste) degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata con riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., per un riesame della rilevanza, a seguito dell'abrogazione con effetto retroattivo della norma impugnata da parte dell'art. 10, comma 2, lett. a), n. 2, d.l. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella l. 8 agosto 1996, n. 425. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 10 d.l. 323/1996
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - INDETERMINATEZZA DELL'OGGETTO DELLA QUESTIONE E DELLA DISCIPLINA APPLICABILE NEL GIUDIZIO DI MERITO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - IMPOSTA I.V.A..
Va dichiarata la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 44 e 47, n. 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e successive modificazioni, proposta in relazione agli artt. 27, 30, 31, 32 e 33 dello stesso d.P.R. ed in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto nell'ordinanza di rimessione l'oggetto della questione non risulta chiaramente definito e tale indeterminatezza si riverbera anche sull'individuazione della disciplina ,applicabile nella specie.
Riguarda anched.P.R. 633/1972
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - VIOLAZIONI DELLA DISCIPLINA RELATIVA - SANZIONI - ASSUNTA GENERICITA' DEI PRINCIPI E DEI CRITERI DIRETTIVI DELLA LEGGE DELEGANTE - IUS SUPERVENIENS - SANATORIA - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE REMITTENTE.
Spetta al giudice a quo - cui vanno a tal fine restituiti gli atti - accertare la persistente rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, alla stregua della normativa sopravvenuta posteriormente all'ordinanza di rimessione. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10, primo comma e secondo comma, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e degli artt. 41-50 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77, comma primo, Cost., per non sufficiente e idonea determinazione dei principi e criteri direttivi. Cio' perche' il giudice di merito era stato chiamato a decidere dell'applicazione o meno delle sanzioni amministrative previste nel titolo terzo del d.P.R. 633 del 1972, per violazioni delle disposizioni sull'I.V.A. commesse negli anni 1973, 1974 e 1975; ma successivamente all'ordinanza di rimessione sono stati emanati due provvedimenti di sanatoria, cioe` la legge 22 dicembre 1980, n. 882 e il decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 conv. in l. 7 agosto 1982, n. 516, con i quali i contribuenti che siano incorsi in violazioni della normativa I.V.A. sono ammessi, allorche' non sia intervenuto accertamento definitivo, a presentare dichiarazione integrativa, e quando questa corrisponda al dovuto le sanzioni amministrative e gli interessi di mora non trovano applicazione. Pertanto, essendo in discussione non il debito d'imposta, ma l'applicazione delle sanzioni per il suo mancato versamento, e potendo l'autore delle infrazioni, in virtu' della normativa sopravvenuta, sottrarsi, pendente il giudizio, alle previste sanzioni contro le quali aveva fatto ricorso, spetta al giudice a quo accertare se la questione sollevata sia tuttora rilevante).
Riguarda ancheart. 10 legge 825/1971art. 41 Testo unico IVAart. 42 Testo unico IVAart. 43 Testo unico IVAart. 45 Testo unico IVAart. 46 Testo unico IVAe altri 4
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Trieste. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Vari Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 25 luglio 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:281 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 44 e 47, n. 3 (in relazione agli artt. 27, 30, 31, 32 e 33) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di La Spezia con ordinanza in data 15 giugno 1977 (r.o. n. 555 del 1977). C…
ECLI:IT:COST:1985:97 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 47
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471…
Art. 46
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471…
Art. 47
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471…
Art. 46
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471…
Art. 48
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471…
Art. 48
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art44 · fonte su Normattiva