Art. 57 iva
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ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141
Testo vigente dal 1 gennaio 2027, tuttora in vigore · versione 285 su Normattiva
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Spiegazione
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14 versioni dal 1972
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento - Eccepita inammissibilità della questione per omessa o insufficiente motivazione della rilevanza delle questioni - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del terzo comma dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 - comma inserito dal comma 25 dell'art. 37 del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 -, e del comma 26 dell'art. 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, va rigettata l'eccepita inammissibilità della questione per omessa o insufficiente motivazione sulla rilevanza delle questioni. Il rimettente non affronta espressamente il tema dell'incidenza del perfezionamento del "condono tombale" sul potere accertativo dell'amministrazione finanziaria; tuttavia, il silenzio serbato sul punto dall'ordinanza di rimessione non integra l'eccepita insufficiente motivazione della rilevanza, perché è giustificato dalla notorietà ed evidenza della ragione adducibile a sostegno dell'assoluta irrilevanza del condono (ancorché perfezionato) sui poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria con riferimento alla sussistenza dei crediti vantati dal contribuente. Va inoltre rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per irrilevanza perché proprio l'evidente adesione del rimettente al suddetto notorio e consolidato principio giurisprudenziale gli ha fatto ritenere superflua l'indicazione nell'ordinanza di rimessione di una espressa motivazione al riguardo. Circa il principio secondo cui il condono impedisce di accertare i debiti tributari coperti dall'agevolazione, ma non esclude il potere dell'amministrazione finanziaria di accertare la sussistenza dei crediti vantati dal contribuente, v. citata ordinanza n. 340/2005 e Corte di cassazione civile, v. citate sentenze n. 5586/2010 e n. 375/2009; ordinanze n. 12337/2011 e n. 18942/2010; Cassazione penale, sentenza n. 42462/2010. In tema di rapporti tra ordinamento comunitario e diritto nazionale riguardanti il condono, v. citate pronunce della Cassazione civile, sezioni unite, dal n. 3673 al n. 3677 del 2010; sezione semplice, n. 24586 e n. 24587/2010.
Riguarda ancheart. 37 d.l. 223/2006
Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento - Eccepita inammissibilità della questione irrilevanza - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del terzo comma dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 - comma inserito dal comma 25 dell'art. 37 del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 -, e del comma 26 dell'art. 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, va rigettata l'eccezione di inammissibilità delle questioni, in quanto il rimettente non avrebbe considerato che l'art. 10 della legge n. 289 del 2002 prevede la proroga di due anni dei termini di accertamento nei confronti dei contribuenti che non si siano avvalsi delle disposizioni recanti la definizione agevolata; sicché nella specie l'avviso di accertamento relativo al 2002 sarebbe stato notificato tempestivamente, cioè prima del «31 dicembre 2009», data di scadenza della suddetta proroga biennale. Secondo tale prospettiva, che è però erronea, l'applicazione della proroga avrebbe escluso la necessità di far ricorso alla normativa denunciata per definire i giudizi principali riuniti e, quindi, avrebbe reso irrilevanti le questioni. Difatti, per escludere l'applicazione della proroga biennale è sufficiente la presentazione della richiesta di condono, indipendentemente dal suo accoglimento o diniego. A tale interpretazione inducono sia la lettera dell'art. 10 della legge n. 289 del 2002; sia la ratio della proroga; sia la natura eccezionale di ogni ampliamento temporale dei poteri accertativi.
Riguarda ancheart. 37 d.l. 223/2006
Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento - Eccepita inammissibilità della questione per omessa individuazione ad opera del rimettente di una interpretazione conforme a Costituzione - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del terzo comma dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 - comma inserito dal comma 25 dell'art. 37 del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 -, e del comma 26 dell'art. 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, va rigettata l'eccezione di inammissibilità delle questioni per omesso tentativo del rimettente di pervenire ad una interpretazione idonea a superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale; ad una interpretazione, cioè, che consenta di ritenere, da un lato, che la normativa sul raddoppio dei termini di accertamento si applichi solo alle annualità successive all'anno 2006, nel quale è entrata in vigore la normativa denunciata; dall'altro, che «l'eventuale denuncia» debba essere presentata, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen., anteriormente allo spirare dei termini "brevi" di cui ai primi due commi dell'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972. Infatti il rimettente muove da una interpretazione non implausibile delle disposizioni denunciate, assumendo che, in forza di esse, il raddoppio dei termini di accertamento si applichi: a) anche se la denuncia penale per i reati di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 non sia stata presentata prima del decorso del termine ordinario di accertamento; b) anche alle annualità antecedenti all'anno 2006, nel quale sono entrate in vigore tali disposizioni.
Riguarda ancheart. 37 d.l. 223/2006
Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento - Raddoppio del termine ordinario in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Ritenuta violazione della disposizione di legge che esclude la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta - Questione riferita a parametro privo di rango costituzionale - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità del combinato disposto del terzo comma dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 - comma inserito dal comma 25 dell'art. 37 del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 -, e del comma 26 dell'art. 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, sollevata in relazione all'art. 3, comma 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 3. Infatti, le disposizioni di detta legge non hanno rango costituzionale e non costituiscono, neppure come norme interposte, parametro idoneo a fondare il giudizio di legittimità costituzionale di leggi statali. In senso analogo, citate sentenza n. 5872009; ordinanze n. 13/2010, n. 185/2009, n. 180/2007, n. 428/2006, n. 216/2004.
Riguarda ancheart. 37 d.l. 223/2006
Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento - Raddoppio del termine ordinario in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Ritenuta lesione del diritto di difesa del contribuente e dei principi di eguaglianza e ragionevolezza per ritenuta intervenuta proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta - Erroneo presupposto interpretativo della normativa censurata - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità del combinato disposto del terzo comma dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 - comma inserito dal comma 25 dell'art. 37 del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 -, e del comma 26 dell'art. 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. perché il rimettente muove dall'erroneo presupposto interpretativo che la normativa censurata «proroghi o riapra termini di decadenza ormai scaduti». L'erroneità di tale presupposto è evidente, ove si consideri che i termini raddoppiati di accertamento non costituiscono una "proroga" di quelli ordinari, da disporsi a discrezione dell'amministrazione finanziaria procedente, in presenza di "eventi peculiari ed eccezionali". Al contrario, i termini raddoppiati sono anch'essi termini fissati direttamente dalla legge, operanti automaticamente in presenza di una speciale condizione obiettiva (allorché, cioè, sussista l'obbligo di denuncia penale per i reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000), senza che all'amministrazione finanziaria sia riservato alcun margine di discrezionalità per la loro applicazione. In tema di termini decadenziali, v. citate sentenze della Corte di Cassazione civile, sentenze n. 2376, n. 10123 e n. 582/2010; n. 25610, n. 22748, n. 22745 e n. 16927/2008.
Riguarda ancheart. 37 d.l. 223/2006
Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento - Raddoppio del termine ordinario in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Ritenuta lesione del diritto di difesa del contribuente - Erroneo presupposto interpretativo della normativa censurata - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità del combinato disposto del terzo comma dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 - comma inserito dal comma 25 dell'art. 37 del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 -, e del comma 26 dell'art. 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, sollevata in relazione all'art. 24 Cost., sotto due profili: a) perché la denuncia penale, se proposta dopo il decorso dei termini "brevi" di decadenza, potrebbe intervenire quando il contribuente, ritenendo non piú accertabile il rapporto tributario, non sia piú in possesso delle scritture e dei documenti contabili; b) perché, non prevedendo un «ragionevole» ed «oggettivamente determinato» termine di notificazione dell'atto impositivo e consentendo «una distanza eccessiva tra il fatto e la contestazione», comporta una «indeterminata soggezione del contribuente all'azione esecutiva del fisco» e, quindi, vanifica la difesa del contribuente. Quanto alla lesione del diritto di difesa - dedotta sotto il profilo che il contribuente non sarebbe piú in grado di difendersi qualora non fosse più in possesso delle scritture e dei documenti contabili da lui «legittimamente» eliminati dopo il decorso del termine "breve" di accertamento -, va rilevato che il rimettente procede da un erroneo presupposto interpretativo, assumendo che l'obbligo di conservazione delle suddette scritture e documenti persista solo fino alla scadenza del termine "breve" di accertamento previsto dai primi due commi dell'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972. In realtà il contribuente, per effetto dell'art. 22 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è tenuto a conservare le scritture ed i documenti fino alla definizione degli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta; pertanto, se il termine previsto dalla legge, in presenza dell'obbligo di denuncia delle suddette violazioni tributarie penalmente rilevanti, è quello raddoppiato di cui alla normativa censurata, ne segue che il contribuente ha l'obbligo di conservare le scritture ed i documenti fino alla definizione degli accertamenti relativi e, quindi, non può ritenersi esonerato da tale obbligo fino alla scadenza del termine raddoppiato. Quanto, poi, alla lesione del diritto di difesa, dedotta sotto il diverso profilo dell'irragionevole ed eccessiva distanza temporale tra «il fatto e la contestazione», tale da comportare una indeterminata soggezione del contribuente all'azione «esecutiva» ( rectius : accertativa) del fisco, è agevole osservare che il termine non è né indeterminato né irragionevolmente ampio.
Riguarda ancheart. 37 d.l. 223/2006
Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento - Raddoppio del termine ordinario in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Ritenuta irragionevolezza della disposizione denunciata con lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità del combinato disposto del terzo comma dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 - comma inserito dal comma 25 dell'art. 37 del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 -, e del comma 26 dell'art. 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, sollevata in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., perché, non condizionando il raddoppio dei termini né all'avvio dell'azione penale prima del decorso dei termini "brevi" di decadenza dall'accertamento né all'esito di tale azione, attribuisce all'amministrazione finanziaria - irragionevolmente ed in contrasto con i princípi di imparzialità e di buon andamento - il potere discrezionale di estendere i termini dell'accertamento in base ad una soggettiva e non controllabile valutazione circa la necessità di presentare denuncia penale per violazioni ricondotte ad ipotesi di reato, «magari su elementi puramente indiziari e strumentalmente enfatizzati». Quanto all'asserita arbitrarietà il raddoppio non consegue da una valutazione discrezionale e meramente soggettiva degli uffici tributari, ma opera soltanto nel caso in cui siano obiettivamente riscontrabili, da parte di un pubblico ufficiale, gli elementi richiesti dall'art. 331 cod. proc. pen. per l'insorgenza dell'obbligo di denuncia penale (che secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione sussiste quando il pubblico ufficiale sia in grado di individuare con sicurezza gli elementi del reato da denunciare) non essendo sufficiente il generico sospetto di una eventuale attività illecita. Va, inoltre, sottolineato al riguardo che il pubblico ufficiale - allorché abbia acquisito la notitia criminis nell'esercizio od a causa delle sue funzioni - non può liberamente valutare se e quando presentare la denuncia, ma deve inoltrarla prontamente, pena la commissione del reato previsto e punito dall'art. 361 cod. pen. per il caso di omissione o ritardo nella denuncia. Quanto all'asserita incontrollabilità dell'apprezzamento degli uffici tributari circa la sussistenza del reato, va obiettato che il sistema processuale tributario consente, invece, il controllo giudiziario della legittimità di tale apprezzamento. Il giudice tributario, infatti, dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, compiendo al riguardo una valutazione ora per allora (cosiddetta "prognosi postuma") circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l'amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto un uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento.
Riguarda ancheart. 37 d.l. 223/2006
Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento - Raddoppio del termine ordinario in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Ritenuta irragionevole disparità di trattamento - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità del combinato disposto del terzo comma dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 - comma inserito dal comma 25 dell'art. 37 del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 -, e del comma 26 dell'art. 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, sollevata in relazione all'art. 3 Cost., perché, «consentendo discipline differenziate per la notifica dell'accertamento», introduce «irragionevoli elementi di disparità di trattamento». La censurata disparità di trattamento non sussiste, perché la ricorrenza di elementi tali da obbligare alla denuncia penale ai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen. costituisce una situazione eterogenea rispetto a quella in cui tali elementi non ricorrono. È innegabile, infatti, che la non arbitraria ipotizzabilità di specifici reati tributari, espressivi di un particolare disvalore, giustifica la previsione di una disciplina differenziata, proprio in ragione della gravità dei fatti e della maggiore difficoltà che, di norma, richiede il loro accertamento.
Riguarda ancheart. 37 d.l. 223/2006
Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento - Raddoppio del termine ordinario in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Ritenuta violazione del principio della irretroattività della sanzione penale - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità del combinato disposto del terzo comma dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 - comma inserito dal comma 25 dell'art. 37 del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 -, e del comma 26 dell'art. 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, sollevata in relazione all'art. 25 Cost. perché, in presenza di ipotesi di reato previste dal d.lgs. n. 74 del 2000 per le quali vi sia l'obbligo di denuncia, essa rende retroattivamente applicabile la sanzione del raddoppio dei termini per l'accertamento dell'imposta. Infatti, la disciplina del raddoppio dei termini non ha natura sanzionatoria. Non è perciò invocabile, nella specie, il principio di irretroattività della norma penale sfavorevole previsto dall'evocato secondo comma dell'art. 25 Cost. E ciò a prescindere dalla considerazione che la disciplina fiscale censurata si applica solo per l'avvenire, con riferimento sia agli illeciti commessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 sia a quelli commessi anteriormente e per i quali, a tale data, non siano ancora decorsi i termini di cui ai primi due commi dell'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Riguarda ancheart. 37 d.l. 223/2006
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - CARTELLA RECANTE IL CARICO COMPLESSIVO RELATIVO A IVA, IRPEF ED IRAP PER EFFETTO DELL’UNIFICAZIONE DEL SISTEMA DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - NOTIFICA AL CONTRIBUENTE - TERMINE DI DECADENZA - MANCATA FISSAZIONE - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - ORDINANZA CARENTE DEI DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE E DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell'art. 43 del d.P.R. 26 settembre 1973, n. 600, dell'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e dell'art. 25 del medesimo d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono un termine decadenziale per la notifica al contribuente della cartella esattoriale. L'ordinanza di rimessione difetta, infatti, della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, non essendo neppure specificato da che tipo di liquidazione o accertamento origini la pretesa tributaria, ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza della questione, il che non consente di verificare se la rilevanza della questione nel giudizio a quo sia incisa dalla sopravvenuta sentenza n. 280 del 2005 di questa Corte e dall'art. 1 del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 31 luglio 2005, n. 156. - Sulla manifesta inammissibilità di questioni sollevate con ordinanze prive della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo', v. la citata ordinanza n. 235/2005. - Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, v. la citata sentenza n. 280/2005.
Riguarda ancheart. 43 d.P.R. 600/1973art. 17-comemodificato d.P.R. 602/1973art. 6 d.lgs. 46/1999art. 25-comemodificato d.lgs. 46/1999art. 1 d.lgs. 193/2001
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del terzo comma dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) - comma inserito dal comma 25 dell'art. 37 del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per…
ECLI:IT:COST:2011:247 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), dell'art. 43 del d.P.R. 26 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), dell'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione…
ECLI:IT:COST:2005:390 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 43 — Termine per l'accertamento
Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. (140)(151) (152) Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione…
Art. 27
(Artt. 33, 34 e 41, primo comma, D.P.R. n. 637/1972) Procedimento e termini 1. La successione deve essere dichiarata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, a norma degli articoli da 28 a 30, nel termine stabilito dall'art. 31. 50 2. L'imposta e' liquidata dai…
Art. 112
Procedimento e termini (articolo 27 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; articolo 1, comma 640, lettera d), legge 23 dicembre 2014 n. 190; articolo 1, comma 2, decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139) 1. La successione deve essere dichiarata all'ufficio…
Art. 76 — Decadenza dell'azione dell'amministrazione finanziaria
93 L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articolo 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta …
Art. 22
Decadenza e prescrizione (articolo 20 del decreto legislativo n. 472 del 1997) 1. L'atto di contestazione di cui all'articolo 18, ovvero l'atto di irrogazione, e' notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui …
Art. 116
dei rimborsi (articoli 38-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 7, commi 1 e 2, legge 20 novembre 2017, n. 167; articolo 5, comma 4-ter, decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art57 · fonte su Normattiva