Art. 6 ivaEffettuazione delle operazioni

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((Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:

  • a)per le cessioni di beni per atto della pubblica autorita', per quelle fatte allo Stato, agli enti pubblici territoriali e agli enti ospedalieri, di assistenza e di beneficenza, per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione e per le cessioni dei prodotti indicati nel n. 78) della seconda parte dell'allegata tabella A effettuate dai farmacisti, all'atto del pagamento del corrispettivo;
  • b)per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;
  • c)per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni;
  • d)per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. Tuttavia si considerano in ogni caso effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo le cessioni dei prodotti farmaceutici di cui alla lettera a) del secondo comma, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al terzo e al quarto comma dell'art. 4, nonche' quelle fatte allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli istituti universitari, agli enti ospedalieri di assistenza e di beneficenza e agli enti pubblici di previdenza)). 23
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

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Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifca ha effetto dal 1 gennaio 1975.

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

23

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che le integrazioni e correzioni apportate all'art. 6 si applicano dal 1 gennaio 1973.

Testo vigente dal 1 febbraio 1979 al 4 aprile 1979 · versione 27 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art6 · fonte su Normattiva