Art. 74 iva

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In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta e' dovuta:

  • a)per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico;
  • b)per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;
  • c)per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta puo' applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 53 per cento per i libri e del 60 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni. Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo della confezione stessa. Qualora non ricorrano tali condizioni, l'imposta si applica con l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreche' il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell'intera confezione; se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione e' superiore al dieci per cento del prezzo dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo le modalita' previste dalla predetta legge Non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'articolo 35, presso il competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.
  • d)per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonche' per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente;
  • e)per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone, dall'esercente l'attivita' di trasporto e per la vendita al pubblico di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari dall'esercente l'attivita' di gestione dell'autoparcheggio;
  • e-bis)LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427. Le operazioni non soggette all'imposta in virtu' del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2. Le modalita' ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze. Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziche' mensilmente. La stessa autorizzazione puo' essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra indicato, nonche' per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'articolo 73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma. Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente, puo' essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per piu' operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione. (81a) ((Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, il subfornitore puo' effettuare il versamento con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi)). Per gli spettacoli e i giuochi, esclusi quelli indicati nei numeri 6) e 7) dell'articolo 10, e per i trattenimenti pubblici effettuati dalle imprese esercenti le suddette attivita' l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ed e' riscossa con le stesse modalita' stabilite per quest'ultima imposta. La detrazione di cui all'articolo 19 e' forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli spettacoli. Se le suddette imprese effettuano anche prestazioni di sponsorizzazione, e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse a quelle di spettacolo, applicano l'imposta sul valore aggiunto con le predette modalita', ma la detrazione e' forfettizzata in misura pari a un decimo dell'imposta relativa alle operazioni stesse per le prestazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. Se nell'esercizio dell'attivita' di spettacolo vengono effettuate anche operazioni non soggette all'imposta sugli spettacoli, comprese prestazioni pubblicitarie, l'imposta sui relativi corrispettivi e' riscossa con le stesse modalita' dell'imposta sugli spettacoli e la detrazione di cui all'articolo 19 e' forfettizzata in misura pari ad un decimo dell'imposta relativa alle operazioni stesse. Per le operazioni non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7, l'importo della detrazione si calcola con riferimento all'ammontare dell'imposta che sarebbe applicabile sulle analoghe operazioni imponibili. Eventuali eccedenze detraibili di imposta vanno computate con la successiva liquidazione dell'imposta stessa. Le imprese sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie, di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'articolo 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli spettacoli. Le singole imprese hanno la facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'Ufficio accertatore dell'imposta sugli spettacoli prima dell'inizio dell'anno solare e all'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 35, ovvero, in caso di inizio di attivita', nella relativa dichiarazione; l'opzione ha effetto fino a quando non e' revocata, entro gli stessi termini e con le medesime modalita', ed e' comunque vincolante per un quinquennio; qualora siano stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili l'opzione e' vincolante fino a quando non sia trascorso il periodo della relativa rettifica previsto dall'articolo 19-bis2. La disposizione relativa alla diversa detrazione per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le operazioni non soggette all'imposta sugli spettacoli nonche' la disposizione concernente l'obbligo di fatturazione, non si applicano ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. (21) (57a) Per le operazioni relative all'esercizio dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, l'imposta, compresa quella sulle operazioni riguardanti la raccolta delle giuocate, e' compresa nella imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni. Conseguentemente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che formano oggetto delle dette operazioni sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione. Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi, e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, sono effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo secondo. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili. (77) Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:
  • a)rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);
  • b)nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
  • c)alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
  • d)piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);
  • e)zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);
  • e-bis)stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01). 77 Le disposizioni del settimo comma si applicano, per i prodotti ivi considerati, sotto la responsabilita' del cedente e sempreche' nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative cessioni effettuate da raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire. 77 I raccoglitori ed i rivenditori dei beni di cui al settimo comma sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, tranne quello di numerare e conservare, ai sensi dell'articolo 39, le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni, nonche' le fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa, e sono esonerati da ogni altro adempimento senza diritto a detrazione. I raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa per la successiva rivendita se hanno realizzato cessioni per un importo superiore a 150 milioni di lire nell'anno precedente possono optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari dandone preventiva comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa al suddetto anno. Unitamente all'opzione deve essere presentata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto una garanzia, nelle forme di cui all'articolo 38 -bis, primo comma, pari all'importo derivante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria sull'ammontare di lire due miliardi. I raccoglitori e i rivenditori dotati di sede fissa, che effettuano sia cessioni di beni di cui al settimo comma che cessioni di beni di cui all'ottavo comma, applicano le disposizioni di cui all'ottavo comma. Nei confronti dei raccoglitori e dei rivenditori di beni di cui all'ottavo comma, non dotati di sede fissa, si applicano le disposizioni del primo periodo. 77 79 Per le cessioni di beni, esclusi quelli strumentali per l'esercizio dell'attivita' e quelli propri, comunque effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta, anche in esecuzione di rapporti di commissione o di rappresentanza di soggetti non operanti nell'esercizio di impresa o di arti e professioni, la base imponibile e' costituita dal 15 per cento del prezzo di vendita. L'imposta afferente l'importazione o l'acquisto intracomunitario dei beni destinati alla vendita non e' detraibile. Gli esercenti le dette agenzie, al fine di escludere le presunzioni di cui all'articolo 53, devono annotare in apposito registro, tenuto in conformita' all'articolo 39, anche i beni ad essi consegnati dai soggetti di cui sopra, indicandone gli elementi indentificativi, la data ed il titolo di consegna dei beni, nonche' il prezzo di vendita degli stessi. Nelle operazioni indicate nel primo comma, lettere a), b) e c) non sono comprese le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative.
Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 31 marzo 1979, n.94

21

Il D.P.R. 31 marzo 1979, n.94 ha disposto (con l'art.10) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.

D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n.133

57a

Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n.133 ha disposto (con l'art. 2 comma 3) che "Le disposizioni del comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), si applicano, rispettivamente, ai beni ammortizzabili che entrano in funzione dal 1 gennaio 1994 e alle rettifiche relative ai beni ammortizzabili acquisiti dalla predetta data. Le disposizioni del comma 1, lettere a), b), e d), si applicano dal 1 gennaio 1994."

L. 27 dicembre 1997, n.449

77

con decorrenza dal 1 gennaio 1998

La L. 27 dicembre 1997, n.449 ha disposto (con l'art. 21, comma 17) che "Le disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998."

D. Lgs. 23 marzo 1998, n.56

79

con decorrenza dal 1 gennaio 1998

Il D. Lgs. 23 marzo 1998, n.56 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1998."

D.L. 12 giugno 1998, n. 181, convertito dalla L. 3 agosto 1998, n. 271

81a

Il D.L. 12 giugno 1998, n. 181, convertito dalla L. 3 agosto 1998, n. 271, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 15 maggio 1998.

Testo vigente dal 20 ottobre 1998 al 27 marzo 1999 · versione 117 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

37 versioni dal 1972

1972oggi
  1. 1 gennaio 2027oggiper 1 giornoin vigore
  2. 1 gennaio 20151 gennaio 2027per 12 anni
  3. 13 dicembre 20141 gennaio 2015per 19 giorni
  4. 4 agosto 201313 dicembre 2014per un anno
  5. 1 gennaio 20134 agosto 2013per 7 mesi
  6. 5 agosto 20091 gennaio 2013per 3 anni
  7. 29 gennaio 20095 agosto 2009per 6 mesi
  8. 1 gennaio 200829 gennaio 2009per un anno
  9. 26 novembre 20031 gennaio 2008per 4 anni
  10. 1 gennaio 200226 novembre 2003per un anno
  11. 1 gennaio 20011 gennaio 2002per un anno
  12. 10 dicembre 20001 gennaio 2001per 22 giorni
  13. 18 maggio 199910 dicembre 2000per un anno
  14. 27 marzo 199918 maggio 1999per un mese
  15. 20 ottobre 199827 marzo 1999per 5 mesi
  16. 11 agosto 199820 ottobre 1998per 2 mesi
  17. 15 maggio 199811 agosto 1998per 3 mesi
  18. 9 aprile 199815 maggio 1998per un mese
  19. 1 gennaio 19989 aprile 1998per 3 mesi
  20. 11 maggio 19971 gennaio 1998per 8 mesi
  21. 2 marzo 199711 maggio 1997per 2 mesi
  22. 1 gennaio 19962 marzo 1997per un anno
  23. 24 agosto 19951 gennaio 1996per 4 mesi
  24. 1 marzo 199424 agosto 1995per un anno
  25. 30 ottobre 19931 marzo 1994per 4 mesi
  26. 11 febbraio 199230 ottobre 1993per un anno
  27. 1 gennaio 199211 febbraio 1992per un mese
  28. 30 aprile 19891 gennaio 1992per 3 anni
  29. 17 febbraio 198530 aprile 1989per 4 anni
  30. 1 gennaio 198217 febbraio 1985per 3 anni
  31. 1 marzo 19801 gennaio 1982per un anno
  32. 4 aprile 19791 marzo 1980per 11 mesi
  33. 1 febbraio 19794 aprile 1979per 2 mesi
  34. 24 dicembre 19781 febbraio 1979per un mese
  35. 28 febbraio 197824 dicembre 1978per 10 mesi
  36. 18 maggio 197628 febbraio 1978per un anno
  37. 11 novembre 197218 maggio 1976per 4 annitesto originario

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art74 · fonte su Normattiva