Art. 74 iva

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1982 al 17 febbraio 1985. Leggi il testo vigente →

In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta e' dovuta: ((a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico;))

  • b)per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;
  • c)per il commercio dei giornali periodici nonche' delle altre pubblicazioni periodiche registrate come tali e di prezzo non superiore a ottomila lire, dagli editori, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito del quaranta per cento a titolo di forfettizzazione della resa;
  • d)per le prestazioni dei gestori di posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, dal concessionario del servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente, determinati a norma degli articoli 304 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  • e)per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone, dall'esercente l'attivita' di trasporto. Le operazioni non soggette all'imposta in virtu' del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2. Le modalita' ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze. Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziche' mensilmente. Per gli spettacoli e giuochi, esclusi quelli indicati a numeri 6) e 7) dell'art. 10, e per i trattenimenti pubblici l'imposta si applica sulla stessa base imponibili dell'imposta sugli spettacoli ed e' riscossa con le stesse modalita' previa deduzione dei due terzi del suo ammontare a titolo di applicazione forfettaria della detrazione prevista dall'art. 19 e con esonero delle imprese dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli spettacoli. Le singole imprese hanno facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, prima dell'inizio dell'anno solare. L'opzione e vincolante per un triennio. 21
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 31 marzo 1979, n.94

21

Il D.P.R. 31 marzo 1979, n.94 ha disposto (con l'art.10) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.

Testo vigente dal 1 gennaio 1982 al 17 febbraio 1985 · versione 39 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

37 versioni dal 1972

1972oggi
  1. 1 gennaio 2027oggiper 1 giornoin vigore
  2. 1 gennaio 20151 gennaio 2027per 12 anni
  3. 13 dicembre 20141 gennaio 2015per 19 giorni
  4. 4 agosto 201313 dicembre 2014per un anno
  5. 1 gennaio 20134 agosto 2013per 7 mesi
  6. 5 agosto 20091 gennaio 2013per 3 anni
  7. 29 gennaio 20095 agosto 2009per 6 mesi
  8. 1 gennaio 200829 gennaio 2009per un anno
  9. 26 novembre 20031 gennaio 2008per 4 anni
  10. 1 gennaio 200226 novembre 2003per un anno
  11. 1 gennaio 20011 gennaio 2002per un anno
  12. 10 dicembre 20001 gennaio 2001per 22 giorni
  13. 18 maggio 199910 dicembre 2000per un anno
  14. 27 marzo 199918 maggio 1999per un mese
  15. 20 ottobre 199827 marzo 1999per 5 mesi
  16. 11 agosto 199820 ottobre 1998per 2 mesi
  17. 15 maggio 199811 agosto 1998per 3 mesi
  18. 9 aprile 199815 maggio 1998per un mese
  19. 1 gennaio 19989 aprile 1998per 3 mesi
  20. 11 maggio 19971 gennaio 1998per 8 mesi
  21. 2 marzo 199711 maggio 1997per 2 mesi
  22. 1 gennaio 19962 marzo 1997per un anno
  23. 24 agosto 19951 gennaio 1996per 4 mesi
  24. 1 marzo 199424 agosto 1995per un anno
  25. 30 ottobre 19931 marzo 1994per 4 mesi
  26. 11 febbraio 199230 ottobre 1993per un anno
  27. 1 gennaio 199211 febbraio 1992per un mese
  28. 30 aprile 19891 gennaio 1992per 3 anni
  29. 17 febbraio 198530 aprile 1989per 4 anni
  30. 1 gennaio 198217 febbraio 1985per 3 anni
  31. 1 marzo 19801 gennaio 1982per un anno
  32. 4 aprile 19791 marzo 1980per 11 mesi
  33. 1 febbraio 19794 aprile 1979per 2 mesi
  34. 24 dicembre 19781 febbraio 1979per un mese
  35. 28 febbraio 197824 dicembre 1978per 10 mesi
  36. 18 maggio 197628 febbraio 1978per un anno
  37. 11 novembre 197218 maggio 1976per 4 annitesto originario

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art74 · fonte su Normattiva