Art. 74 iva
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1978 al 1 febbraio 1979. Leggi il testo vigente →
In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta e' dovuta:
- a)per il commercio dei generi dei quali la legge riserva l'importazione o la fabbricazione, nonche' la relativa distribuzione o vendita, esclusivamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, dell'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico;
- b)per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate dal consorzio industrie fiammiferi, dal consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;
- c)per il commercio dei giornali periodici, nonche' delle altre pubblicazioni periodiche registrate come tali e di prezzo non superiore a duemilacinquecento lire, dagli editori, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito del quaranta per cento a titolo di forfetizzazione della resa. 9 18
- d)per le prestazioni dei gestori di posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, dal concessionario del servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente, determinati a norma degli articoli 304 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Le operazioni non soggette all'imposta in virtu' del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2. Le modalita' ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro per le finanze. Le imprese di cui al secondo comma dell'art. 22 possono essere autorizzate, con decreto del Ministro per le finanze, a provvedere ai versamenti e alle dichiarazioni di cui all'art. 27 trimestralmente anziche' mensilmente. Per gli spettacoli, giochi, esclusi quelli indicati nel secondo comma dell'art. 10, e per i trattenimenti pubblici l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ed e' riscossa con le stesse modalita' previa deduzione dei due terzi del suo ammontare a titolo di applicazione forfettaria della detrazione prevista dall'art. 19 e con esonero delle imprese dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli spettacoli. Le singole imprese hanno facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, prima dell'inizio dell'anno solare. L'opzione e' vincolante per un triennio.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 18 marzo 1976, n.46, convertito con modificazioni dalla L. 10 maggio 1976, n. 249
9Il D.L. 18 marzo 1976, n.46, convertito con modificazioni dalla L. 10 maggio 1976, n. 249 ha disposto (con l'art. 30, comma 6) che "Il limite di L. 2.500 di cui all'articolo 74, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' elevato a lire 3.000".
Il D.L. 23 dicembre 1978, n.816, convertito con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1979, n. 53, ha disposto (con l'art. 5) che "Alla lettera c) del primo comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato con legge 10 maggio 1976, n. 249, la parola: "tremila" e' sostituita con la seguente: "seimila"".
Testo vigente dal 24 dicembre 1978 al 1 febbraio 1979 · versione 25 su Normattiva