Art. 124
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Con decorrenza dal 1 luglio 1965, agli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale nell'industria, gia' indennizzati ai sensi della legge 31 gennaio 1904, n. 51, e del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili: con grado di inabilita' dal cinquanta al settantanove per cento, se titolari di rendita vitalizia, lire ottomila; con grado di inabilita' dal sessanta al settantanove per cento, se liquidati in capitale, lire seimila; con grado di inabilita' dall'ottanta all'ottantanove per cento, lire sedicimila; con grado di inabilita' dal novanta al cento per cento, lire venticinquemila; con grado di inabilita' cento per cento, nei casi nei quali sia indispensabile Un'assistenza personale continuativa, a norma dell'art. 76, lire venticinquemila piu' lire trentacinquemila quale assegno per detta assistenza personale continuativa. Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto, anche sotto diversa denominazione, dall'istituto assicuratore.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965 al 12 aprile 1968 · versione 0 su Normattiva